Art. 5. Iscrizione nel registro dei praticanti 1. La domanda per l'iscrizione nel registro e' presentata al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza e ad essa sono allegati: a) il certificato di nascita; b) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione; c) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura; d) documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 2), 4) e 6) dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067; e) un certificato del professionista che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti del tirocinio, ne dia attestazione. Il consiglio deve pronunciarsi sulle domande entro un mese dalla presentazione. 2. La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere l'elenco dei documenti ad essa allegati. 3. Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro le norme dei commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067.
Note all'art. 5: - L'art. 31, comma I, numeri 2) e 6), del D.P.R. n. 1067/1953 prescrive di: "2) godere il pieno esercizio dei diritti civili; (Omissis); 6) avere la residenza nella circoscrizione". Per la disposizione del n. 4) vedasi la nota all'art. 3. - L'art. 32. del D.P.R. n. 1067/1953, commi I, Il, III, IV, V, VI dispone che: "Art. 32 (Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale). - La domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e' presentata al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. La deliberazione e' motivata ed e' notificata entro quindici giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo, l'interessato puo', entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione".