Art. 5.
               Iscrizione nel registro dei praticanti
  1.  La  domanda  per  l'iscrizione  nel  registro  e' presentata al
consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione il richiedente  ha  la
residenza e ad essa sono allegati:
    a) il certificato di nascita;
    b)  certificato  generale  del casellario giudiziale, di data non
anteriore di tre mesi alla presentazione;
    c) certificati dei carichi pendenti rilasciati  dalle  competenti
procure della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura;
    d)  documenti  comprovanti  il  possesso  dei requisiti di cui ai
numeri 2), 4) e 6) dell'art. 31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067;
    e)  un  certificato  del  professionista  che,  avendo ammesso il
richiedente a frequentare il  proprio  studio  per  gli  effetti  del
tirocinio, ne dia attestazione.
  Il  consiglio  deve  pronunciarsi sulle domande entro un mese dalla
presentazione.
  2. La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante  e  contenere
l'elenco dei documenti ad essa allegati.
  3.  Si  applicano  per le deliberazioni sulle domande di iscrizione
nel registro le norme dei commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto
e sesto dell'art. 32 del decreto del Presidente della  Repubblica  27
ottobre 1953, n. 1067.
 
          Note all'art. 5:
             -  L'art.  31,  comma  I,  numeri 2) e 6), del D.P.R. n.
          1067/1953 prescrive di:
              "2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
              (Omissis);
              6) avere la residenza nella circoscrizione".
             Per la disposizione del n. 4) vedasi la nota all'art. 3.
             - L'art. 32. del D.P.R. n. 1067/1953, commi I, Il,  III,
          IV, V, VI dispone che:
             "Art.  32 (Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco
          speciale).    -  La  domanda  di  iscrizione  nell'albo   o
          nell'elenco speciale e' presentata al Consiglio dell'Ordine
          nella   cui   circoscrizione   il  richiedente  ha  la  sua
          residenza,  e   deve   essere   corredata   dei   documenti
          comprovanti   il   possesso  dei  requisiti  stabiliti  dal
          presente ordinamento. Il rigetto della domanda  per  motivi
          di   incompatibilita'   o   di  condotta  non  puo'  essere
          pronunciato se non dopo aver  sentito  il  richiedente.  Il
          Consiglio  deve  deliberare  nel  termine di tre mesi dalla
          presentazione della domanda. La deliberazione  e'  motivata
          ed e' notificata entro quindici giorni all'interessato e al
          pubblico  ministero  presso  il  tribunale.  Contro di essa
          l'interessato ed il pubblico ministero  possono  presentare
          ricorso  al  Consiglio nazionale, nel termine perentorio di
          trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso del  pubblico
          ministero  ha  effetto sospensivo. Qualora il Consiglio non
          abbia provveduto sulla domanda nel  termine  stabilito  nel
          terzo  comma  del  presente  articolo,  l'interessato puo',
          entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza
          di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale,
          il  quale,  richiamati  gli  atti,  decide sul merito della
          iscrizione".