Art. 6.
                        Periodo del tirocinio
  1.   Il   periodo   di   tirocinio  si  computa  dalla  data  della
deliberazione  con  cui  il  consiglio  ha  ordinato l'iscrizione nel
registro.
  2.  Nel caso di interruzione del tirocinio per un periodo superiore
a  diciotto  mesi,  da comunicarsi alla segreteria dell'ordine a cura
del  dottore  commercialista  presso  il  cui  studio  e'  svolto  il
tirocinio,  il  praticante e' cancellato dal registro, e rimane privo
di effetti il periodo di tirocinio gia' compiuto.
  3.  La frequenza dello studio prevista dal 2 comma dell'art. 1 puo'
essere  sostituita,  per  un  periodo  superiore  a  sei  mesi, dalla
frequenza,  preventivamente  autorizzata dal professionista presso il
quale  e'  effettuato  il  tirocinio, di corsi esteri particolarmente
qualificati  e  comportanti  l'esame  finale di profitto ovvero dello
studio  di  un  professionista  estero  iscritto  presso un organismo
professionale  corrispondente  all'ordine dei dottori commercialisti.
La  frequenza  dello studio di un professionista estero dovra' essere
certificata da quest'ultimo.
  4.  Entro  il  termine  di  due  mesi  dall'entrata  in  vigore del
regolamento  il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti redige
un  elenco dei corsi esteri e degli organismi professionali di cui al
comma 3 e lo trasmette ai consigli provinciali degli ordini.