Art. 6. Periodo del tirocinio 1. Il periodo di tirocinio si computa dalla data della deliberazione con cui il consiglio ha ordinato l'iscrizione nel registro. 2. Nel caso di interruzione del tirocinio per un periodo superiore a diciotto mesi, da comunicarsi alla segreteria dell'ordine a cura del dottore commercialista presso il cui studio e' svolto il tirocinio, il praticante e' cancellato dal registro, e rimane privo di effetti il periodo di tirocinio gia' compiuto. 3. La frequenza dello studio prevista dal 2 comma dell'art. 1 puo' essere sostituita, per un periodo superiore a sei mesi, dalla frequenza, preventivamente autorizzata dal professionista presso il quale e' effettuato il tirocinio, di corsi esteri particolarmente qualificati e comportanti l'esame finale di profitto ovvero dello studio di un professionista estero iscritto presso un organismo professionale corrispondente all'ordine dei dottori commercialisti. La frequenza dello studio di un professionista estero dovra' essere certificata da quest'ultimo. 4. Entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del regolamento il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti redige un elenco dei corsi esteri e degli organismi professionali di cui al comma 3 e lo trasmette ai consigli provinciali degli ordini.