Art. 7.
                     Trasferimento di residenza
  1.  In  caso  di  trasferimento  di  residenza,  il praticante puo'
chiedere di essere iscritto nel registro della  circoscrizione  nella
quale si e' trasferito.
  2.   La   domanda   e'   rivolta  al  consiglio  dell'ordine  della
circoscrizione stessa e deve essere corredata dei documenti  indicati
nelle  lettere  b),  c),  d), ed e) del comma 1 dell'art. 5, anche in
copia  autentica  nonche'  di  un  certificato  del  presidente   del
consiglio  dell'ordine  della circoscrizione di provenienza dal quale
risulti che nulla osta al trasferimento.
  3. Nel  caso  di  accoglimento  della  domanda,  il  praticante  e'
iscritto con l'anzianita' della precedente iscrizione.
  4.  Si  applicano  per le domande di trasferimento, le disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5.