Art. 7. Trasferimento di residenza 1. In caso di trasferimento di residenza, il praticante puo' chiedere di essere iscritto nel registro della circoscrizione nella quale si e' trasferito. 2. La domanda e' rivolta al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere b), c), d), ed e) del comma 1 dell'art. 5, anche in copia autentica nonche' di un certificato del presidente del consiglio dell'ordine della circoscrizione di provenienza dal quale risulti che nulla osta al trasferimento. 3. Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante e' iscritto con l'anzianita' della precedente iscrizione. 4. Si applicano per le domande di trasferimento, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5.