Art. 8. Libretto del tirocinio 1. Gli iscritti nel registro debbono tenere apposito libretto rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell'ordine, o da un suo delegato, nel quale debbono annotare: a) gli atti piu' rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto; b) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e collaborato. Le annotazioni di cui sopra debbono essere eseguite senza indicazioni delle parti e comunque nel rispetto del principio di riservatezza. 2. Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria del consiglio dell'ordine, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, con l'annotazione del professionista presso il cui studio il tirocinio e' stato effettuato attestante la veridicita' delle indicazioni ivi contenute. 3. Il consiglio dell'ordine ha facolta' di accertare la veridicita' delle annotazioni contenute nel libretto.