Art. 8.
                       Libretto del tirocinio
  1.  Gli  iscritti  nel  registro  debbono  tenere apposito libretto
rilasciato, numerato e precedentemente  vistato  dal  presidente  del
consiglio  dell'ordine,  o  da  un  suo  delegato,  nel quale debbono
annotare:
   a) gli atti piu' rilevanti alla cui  predisposizione  e  redazione
abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
   b)  le  questioni  professionali  di  maggiore  interesse alla cui
trattazione abbiano assistito e collaborato. Le  annotazioni  di  cui
sopra  debbono  essere  eseguite  senza  indicazioni  delle  parti  e
comunque nel rispetto del principio di riservatezza.
  2. Il libretto del  tirocinio  deve  essere  esibito,  a  cura  del
praticante,  alla  segreteria  del consiglio dell'ordine, entro il 31
gennaio e il  31  luglio  di  ciascun  anno,  con  l'annotazione  del
professionista  presso il cui studio il tirocinio e' stato effettuato
attestante la veridicita' delle indicazioni ivi contenute.
  3. Il consiglio dell'ordine ha facolta' di accertare la veridicita'
delle annotazioni contenute nel libretto.