Art. 9.
               Certificato di compimento del tirocinio
  1.   Il   consiglio   dell'ordine   rilascia,  su  richiesta  degli
interessati, un certificato di compimento del tirocinio a coloro che,
dai documenti prodotti ai sensi degli articoli precedenti,  risultino
aver svolto il tirocinio per il periodo prescritto.
  2. Il certificato viene rilasciato dal consiglio dell'ordine che ha
eseguito  i  previsti  accertamenti  sull'ultimo semestre completo di
attivita' del praticante.
  3.  In  caso  di  trasferimento  del   praticante,   il   consiglio
dell'ordine  di  provenienza,  certifica  l'avvenuto accertamento sui
precedenti semestri  e,  ove  il  prescritto  triennio  di  tirocinio
risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
  4.  Il tirocinio compiuto anteriormente all'entrata in vigore della
legge e del presente regolamento e' attestato  da  una  dichiarazione
del  dottore  commercialista  presso  il  cui  studio si e' svolto il
tirocinio, dalla quale risulti la durata dello stesso e  il  rispetto
delle  modalita'  di  cui all'art. 1, o, in caso di impossibilita' di
rilascio di tale dichiarazione da una dichiarazione del  tirocinante,
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
  5. Del periodo come sopra attestato si  tiene  conto  ai  fini  del
compimento  del  tirocinio  professionale in deroga a quanto previsto
all'art. 6, comma 1.
  6. Nel caso in cui venga prodotta la dichiarazione di cui al  comma
4  da  cui  risulti  un periodo di tirocinio non inferiore a tre anni
successivamente  al  conseguimento   della   laurea,   il   consiglio
dell'ordine  presso  il  quale risulta effettuato l'ultimo periodo di
tirocinio rilascia il certificato previsto dall'art. 9, n. 1),  anche
senza  l'iscrizione nel registro di cui all'art. 4. Il consiglio puo'
disporre accertamenti sulla effettiva effettuazione del tirocinio.
  7. Il consiglio deve deliberare  sulle  richieste  dell'interessato
nel termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa.
  8.  Avverso  la  mancata deliberazione di cui al precedente comma o
avverso la deliberazione con la quale  la  richiesta  non  sia  stata
accolta, l'interessato ha facolta' di presentare reclamo al Consiglio
nazionale  dei dottori commercialisti, per il tramite dell'ordine che
ha rifiutato la richiesta.
  Il reclamo va  proposto  entro  trenta  giorni  dallo  spirare  del
termine  di  cui  al precedente comma 7 o dalla comunicazione scritta
del rifiuto da parte  della  segreteria  del  consiglio  dell'ordine.
L'ordine  dovra' trasmettere il reclamo, con le proprie osservazioni,
al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti entro trenta giorni
dal  reclamo  e  contestualmente  all'interessato  che  puo'  inviare
proprie controdeduzioni e chiedere di essere udito personalmente.
  9. Il Consiglio nazionale decide sul merito.