Art. 9. Certificato di compimento del tirocinio 1. Il consiglio dell'ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento del tirocinio a coloro che, dai documenti prodotti ai sensi degli articoli precedenti, risultino aver svolto il tirocinio per il periodo prescritto. 2. Il certificato viene rilasciato dal consiglio dell'ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull'ultimo semestre completo di attivita' del praticante. 3. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza, certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto triennio di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 4. Il tirocinio compiuto anteriormente all'entrata in vigore della legge e del presente regolamento e' attestato da una dichiarazione del dottore commercialista presso il cui studio si e' svolto il tirocinio, dalla quale risulti la durata dello stesso e il rispetto delle modalita' di cui all'art. 1, o, in caso di impossibilita' di rilascio di tale dichiarazione da una dichiarazione del tirocinante, sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5. Del periodo come sopra attestato si tiene conto ai fini del compimento del tirocinio professionale in deroga a quanto previsto all'art. 6, comma 1. 6. Nel caso in cui venga prodotta la dichiarazione di cui al comma 4 da cui risulti un periodo di tirocinio non inferiore a tre anni successivamente al conseguimento della laurea, il consiglio dell'ordine presso il quale risulta effettuato l'ultimo periodo di tirocinio rilascia il certificato previsto dall'art. 9, n. 1), anche senza l'iscrizione nel registro di cui all'art. 4. Il consiglio puo' disporre accertamenti sulla effettiva effettuazione del tirocinio. 7. Il consiglio deve deliberare sulle richieste dell'interessato nel termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa. 8. Avverso la mancata deliberazione di cui al precedente comma o avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facolta' di presentare reclamo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, per il tramite dell'ordine che ha rifiutato la richiesta. Il reclamo va proposto entro trenta giorni dallo spirare del termine di cui al precedente comma 7 o dalla comunicazione scritta del rifiuto da parte della segreteria del consiglio dell'ordine. L'ordine dovra' trasmettere il reclamo, con le proprie osservazioni, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti entro trenta giorni dal reclamo e contestualmente all'interessato che puo' inviare proprie controdeduzioni e chiedere di essere udito personalmente. 9. Il Consiglio nazionale decide sul merito.