Art. 10.
                    Responsabile del procedimento
  1.  Salvo  che  non  sia diversamente disposto, il responsabile del
procedimento  e'  il  dirigente  preposto  all'unita'   organizzativa
competente.
  2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro
dipendente  addetto  all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e
di ogni  altro  adempimento  inerente  al  singolo  procedimento.  Il
provvedimento  di  assegnazione  deve  essere fatto per iscritto, con
l'espressa indicazione che avviene ai  fini  dell'art.  5,  comma  1,
della  legge n. 241 del 1990 e recare la data e la sottoscrizione del
dirigente dell'ufficio.  La  responsabilita'  del  designato  decorre
dalla data di ricezione del provvedimento.
  3.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita  le  attribuzioni
contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  del
presente  regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle
disposizioni organizzative e di  servizio  nonche'  quelli  attinenti
all'applicazione  delle  disposizioni  della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
 
          Note all'art. 10:
             - Si trascrive il testo degli articoli 5 e 6 della legge
          n.  241/1990:
             "Art.  5.  -  1.  Il  dirigente   di   ciascuna   unita'
          organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  se'  o  ad altro
          dipendente   addetto    all'unita'    la    responsabilita'
          dell'istruttoria  e  di  ogni altro adempimento inerente il
          singolo procedimento nonche', eventualmente,  dell'adozione
          del provvedimento finale.
             2.  Fino  a  quando non sia effettuata l'assegnazione di
          cui al comma 1, e'  considerato  responsabile  del  singolo
          procedimento    il   funzionario   preposto   alla   unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
             3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del
          responsabile del procedimento sono comunicati  ai  soggetti
          di  cui  all'art.  7  e,  a  richiesta, a chiunque vi abbia
          interesse".
             "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
               a)  valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per  l'emanazione   del
          provvedimento;
               b)   accerta   di   ufficio  i  fatti,  disponendo  il
          compimento degli atti all'uopo  necessari,  e  adotta  ogni
          misura    per    l'adeguato    e    sollecito   svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o  istanze
          erronee  o  incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
               c)  propone  l'indizione  o  avendone  la  competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
               d)  cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
               e)  adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,   il
          provvedimento  finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
          competente per l'adozione.
             - La legge n. 15/1968 reca  norme  sulla  documentazione
          amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione di
          firme.