Art. 12.
                       Pubblicita' aggiuntiva
  1.  Il  presente  regolamento,  oltre che pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,  e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale  del  Ministero  della sanita'. Le stesse forme e modalita'
saranno utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
  2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse
appositi elenchi recanti le indicazioni  delle  unita'  organizzative
responsabili   dell'istruttoria   e   del  procedimento  nonche'  del
provvedimento finale, in relazione a  ciascun  tipo  di  procedimento
amministrativo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 9 maggio 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1995
 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 272