Art. 12. Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanita'. Le stesse forme e modalita' saranno utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni. 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti le indicazioni delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 maggio 1995 Il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 272