Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Istituto superiore di sanita' abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta o proposta.