Art. 2.
                   Decorrenza del termine iniziale
                    per i procedimenti d'ufficio
  1.  Per  i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla
data in cui l'Istituto superiore di sanita' abbia notizia  del  fatto
da cui sorge l'obbligo di provvedere.
  2.  Qualora  l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra
amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento
della richiesta o proposta.