Art. 3.
                   Decorrenza del termine iniziale
              per i procedimenti ad iniziativa di parte
  1.  Per  i  procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
  2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei  modi
stabiliti   dall'amministrazione,   ove   determinati   e  portati  a
conoscenza degli amministrati  e  deve  essere  corredata  da  idonea
documentazione  dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti e delle
condizioni richiesti da legge o da  regolamento  per  l'adozione  del
provvedimento.
  3.   All'atto  della  presentazione  della  domanda  e'  rilasciata
all'interessato  una   ricevuta   contenente,   ove   possibile,   le
indicazioni  di  cui  all'art.  8  della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della  comunicazione
dell'avviso  del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n.
241 del 1990 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o
istanze inviate a mezzo del servizio  postale  mediante  raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  la  ricevuta e' costituita dall'avviso
stesso.
  4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di  legge,  ove
la  domanda  dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta il
responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante  entro
sessanta   giorni   indicando   le   cause   della   irregolarita'  o
incompletezza;  in  tali  casi  il  termine  iniziale   decorre   dal
ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
  5.  Restano  salvi le facolta' di autocertificazione e il dovere di
procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente  dagli
articoli  2  e  10  della  legge  4  gennaio  1968, n. 15, nonche' il
disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Note all'art. 3:
             - Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e  18  della
          legge n.  241/1990:
             "Art.  7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
          derivanti  da  particolari  esigenze   di   celerita'   del
          procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato
          con  le  modalita'  previste dall'art.   8, ai soggetti nei
          confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato  a
          produrre  effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
          intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni  di
          impedimento  predette,  qualora  da  un provvedimento possa
          derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
          individuabili,  diversi  dai  suoi   diretti   destinatari,
          l'amministrazione  e'  tenuta a fornire loro, con le stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
             2. Nelle ipotesi di  cui  al  comma  1  resta  salva  la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          dell'effettuazione delle comunicazioni di cui  al  medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari".
             "Art.  8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
          dell'avvio   del   procedimento   mediante    comunicazione
          personale.
             2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
               a) l'amministrazione competente;
               b) l'oggetto del procedimento promosso;
               c)   l'ufficio   e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
               d) l'ufficio in cui si  puo'  prendere  visione  degli
          atti.
             3.   Qualora   per   il   numero   dei   destinatari  la
          comunicazione  personale  non  sia  possibile   o   risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante  forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
             4. L'omissione di taluna delle comunicazioni  prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista".
             "Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore  della presente legge le amministrazioni interessate
          adottano  le  misure  organizzative  idonee   a   garantire
          l'applicazione    delle    disposizioni   in   materia   di
          autocertificazione e di presentazione di atti  e  documenti
          da  parte  di  cittadini a pubbliche amministrazioni di cui
          alla  legge  4  gennaio   1968,   n.   15,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni.  Delle  misure  adottate le
          amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui
          all'art. 27.
             2. Qualora l'interessato dichiari  che  fatti,  stati  e
          qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
          stessa  amministrazione  procedente  o  di  altra  pubblica
          amministrazione, il responsabile del procedimento  provvede
          d'ufficio  all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
          di essi.
             3. Parimenti sono accertati d'ufficio  dal  responsabile
          del  procedimento  i  fatti, gli stati e le qualita' che la
          stessa  amministrazione   procedente   o   altra   pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare".
             -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 2 e 10 della
          legge   n.      15/1968,   recante   sulla   documentazione
          amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione di
          firme:
             "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). -
          La  data  ed  il  luogo  di  nascita,  la   residenza,   la
          cittadinanza,  il  godimento dei diritti politici, lo stato
          di celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di  famiglia,
          l'esistenza  in vita, la nascita del figlio, il decesso del
          coniuge, dell'ascendente o discendente, la  posizione  agli
          effetti  degli  obblighi  militari e l'iscrizione in albi o
          elenchi  tenuti   dalla   pubblica   amministrazione   sono
          comprovati   con   dichiarazioni,  anche  contestuali  alla
          istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e   prodotte   in
          sostituzione     delle     normali    certificazioni.    La
          sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere  autenticata
          con le modalita' di cui all'art. 20".
             "Art.  10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta,
          l'assenza dei precedenti  penali  e  l'assenza  di  carichi
          pendenti,  ove  richieste,  sono accertate d'ufficio presso
          gli uffici pubblici  competenti,  dall'amministrazione  che
          deve  emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni
          non  possono  richiedere  atti  o  certificati  concernenti
          fatti,  stati  e qualita' personali che risultino attestati
          in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse  siano
          tenute a certificare".
             -  Per  l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle
          note dell'art. 3.