Art. 4.
             Comunicazione dell'inizio del procedimento
  1.  Salvo  che  non  sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita', il responsabile  del  procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti, ai soggetti individuati o facilmente individuabili  cui  dal
provvedimento  possa  derivare un pregiudizio, nonche' ai soggetti la
cui  partecipazione  al  procedimento  sia  prevista   da   legge   o
regolamento.
  2.  I  soggetti  di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avviso del
procedimento mediante comunicazione personale  contenente,  ove  gia'
non   rese   note  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del  presente
regolamento, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241  del
1990.
  Qualora  per  il  numero  degli  aventi  titolo,  la  comunicazione
personale risulti per tutti  o  per  taluni  di  essi  impossibile  o
particolarmente  gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano specifiche
esigenze di celerita', il responsabile del procedimento  procede,  ai
sensi  dell'art.  8,  comma  3,  della  citata legge n. 241 del 1990,
mediante forme di pubblicita' da attuarsi  con  la  affissione  e  la
pubblicazione  di apposito atto indicante le ragioni che giustificano
la  deroga,  rispettivamente  nell'albo  dell'amministrazione  e  nel
Bollettino ufficiale del Ministero della sanita'.
  3.  L'omissione,  il  ritardo o l'incompletezza della comunicazione
puo' essere fatta valere anche nel corso del  procedimento  solo  dai
soggetti  che  abbiano  titolo  alla comunicazione medesima, mediante
segnalazione scritta al dirigente preposto  all'unita'  organizzativa
competente,  il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o
ad adottare le necessarie misure, anche ai fini dei termini posti per
l'intervento del privato  nel  procedimento,  nel  termine  di  dieci
giorni.
  4.  Resta  fermo  quanto stabilito dal precedente art. 3, in ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.