Art. 5.
                   Partecipazione al procedimento
  1.  Presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione, sono
rese  note  le  modalita'  per  prendere  visione  degli   atti   del
procedimento, ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 241, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee
forme di pubblicita'.
  2.  Ai  sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241
del 1990, coloro che hanno titolo a prendere  parte  al  procedimento
possono  presentare  memorie  e documenti entro un termine pari a due
terzi di quello fissato per la durata del procedimento sempre che  il
procedimento  stesso  non  sia  gia'  concluso.  La  presentazione di
memorie e documenti presenti oltre il detto termine non puo' comunque
determinare lo spostamento del termine finale.
 
          Nota dell'art. 5:
             - Si trascrive il testo  dell'art.  10  della  legge  n.
          241/1990:
             "Art.  10.  -  1.  I soggetti di cui all'art. 7 e quelli
          intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
               a) di prendere visione degli  atti  del  procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24;
               b)  di  presentazione memorie scritte e documenti, che
          l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  valutare  ove   siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento".