Art. 6.
                   Termine finale del procedimento
  1.  I  termini  per  la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla  data  di  adozione  del  provvedimento,  ovvero,  nel  caso  di
provvedimenti  recettizi,  alla data in cui il destinatario ne riceve
comunicazione.
  2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al  di  fuori  delle
ipotesi  previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990,
siano di competenza di amministrazioni  diverse  dall'amministrazione
dell'Istituto   superiore   di   sanita',   il   termine  finale  del
procedimento  deve  intendersi  comprensivo  dei  periodi  di   tempo
necessari  per  l'espletamento  delle  fasi  stesse.  A  tal  fine le
amministrazioni  interessate  verificano  d'intesa,  entro   sessanta
giorni   dall'entrata   in   vigore   del  presente  regolamento,  la
congruita', per eccesso o  per  difetto,  dei  tempi  previsti  nelle
tabelle  allegate,  nell'ambito del termine finale, per il compimento
delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del
temine finale, il Ministro della sanita'  provvede  nella  prescritta
forma  regolamentare,  alla  variazione  del  termine,  a meno che lo
stesso non sia fissato dalla legge.
  3.  Fatta  salva  ogni  altra  conseguenza  dell'inosservanza   del
termine,  i  termini  di  cui  ai  commi  1 e 2 costituiscono termini
massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo
di provvedere.
  4.  Nei  provvedimenti  di  competenza  di  altre   amministrazioni
rispetto   ai  quali  l'amministrazione  dell'Istituto  superiore  di
sanita' interviene nella fase endoprocedimentale  tecnico-consultiva,
i  termini  indicati  nel  presente regolamento si intendono riferiti
alla suddetta fase.
  5.  Il  periodo  di  tempo  relativo  alla  fase  di   integrazione
dell'efficacia  del  provvedimento nei casi in cui il controllo sugli
atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo,  non
e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
  6.  In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile
del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i
termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
  7. Per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati, si
applicano, ove non sia  diversamente  disposto,  gli  stessi  termini
finali indicati per il procedimento principale.
  8.  Quando  la  legge  preveda  che  la domanda dell'interessato si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di  un  determinato
tempo  dalla  presentazione della domanda stessa, il termine previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del  silenzio-rifiuto
o  del  silenzio-assenso,  costituisce  altresi'  il termine entro il
quale l'amministrazione  deve  adottare  la  propria  determinazione.
Quando   la   legge   stabilisca   nuovi  casi  o  nuovi  termini  di
silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto,  i  termini  contenuti  nelle
allegate tabelle si intendono integrati o modificati in conformita'.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Si  trascrive  il  testo degli articoli 16 e 17 della
          legge n.  241/1990:
             "Art.  16.  -  1.  Ove  debba  essere  obbligatoriamente
          sentito  un  organo  consultivo,  questo  deve  emettere il
          proprio parere entro il termine prefissato da  disposizioni
          di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
             2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
          comunicato  il  parere  o  senza  che  l'organo adito abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione      richiedente      di     procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere.
             3. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano  in  caso di pareri che debbano essere rilasciati
          da  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             4.  Nel  caso  in cui l'organo adito abbia rappresentato
          esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita',  dovuta  alla
          natura  dell'affare,  di  rispettare il termine generale di
          cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia  a  decorrere,  per
          una  sola  volta,  dal  momento  della  ricezione, da parte
          dell'organo  stesso,  delle   notizie   o   dei   documenti
          richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
             5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
          il  dispositivo  e' comunicato telegraficamente o con mezzi
          telematici.
             6.  Gli  organi  consultivi  dello  Stato  predispongono
          procedure  di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
          loro richiesti".
             "Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge  o
          di  regolamento  sia  previsto  che  per  l'adozione  di un
          provvedimento debbano essere preventivamente  acquisite  le
          valutazioni  tecniche  di  organi  od  enti appositi e tali
          organi ed enti non provvedano o non rappresentino  esigenze
          istruttorie  di  competenza dell'amministrazione procedente
          nei termini  prefissati  dalla  disposizione  stessa  o  in
          mancanza,   entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della
          richiesta, il responsabile del procedimento  deve  chiedere
          le   suddette   valutazioni   tecniche   ad   altri  organi
          dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che  siano
          dotati  di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,
          ovvero ad istituti universitari.
             2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  in
          caso   di   valutazioni  che  debbano  essere  prodotte  da
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             3.  Nel  caso  di  cui  l'ente  od  organo  adito  abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie   all'amministrazione
          procedente,   si   applica  quanto  previsto  dal  comma  4
          dell'art. 16".