Art. 7. Aquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi 1. Nei casi in cui l'amministrazione abbia l'obbligo di acquisire il parere di un organo consultivo e qualora tale parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento, o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni. 2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi, e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie, ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro della sanita' individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, e provvede, ove necessario, ad apportare, nella prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dalle allegate tabelle. Fintanto che il Ministro non avra' provveduto in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di volta in volta a individuare gli organi e i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Nota all'art. 7: - Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 commi 1 e 3 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.