Art. 7.
   Aquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di
                       organi od enti appositi
  1.  Nei  casi in cui l'amministrazione abbia l'obbligo di acquisire
il  parere  di  un  organo  consultivo  e  qualora  tale  parere  non
intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento, o entro
i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della
legge  n.  241 del 1990, l'amministrazione richiedente puo' procedere
indipendentemente   dall'acquisizione   del   parere.   Qualora    il
responsabile  del  procedimento  ritenga  di  non  avvalersi  di tale
facolta', partecipa agli interessati la determinazione  di  attendere
il  parere  per un ulteriore periodo di tempo che non viene computato
ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque
essere superiore ad altri centottanta giorni.
  2. Ove per disposizione di legge o  regolamento  l'adozione  di  un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche  di  organi  od enti appositi, e questi non provvedano e non
rappresentino esigenze istruttorie, ai sensi e  nei  termini  di  cui
all'art.  17,  commi  1  e  3,  della  legge  n.  241  del  1990,  il
responsabile del procedimento deve chiedere le  suddette  valutazioni
tecniche  agli  organismi  di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e
partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal  caso  per
il   periodo   di   un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni
tecniche  non  viene  computato  ai  fini  del  termine  finale   del
procedimento.  Entro  il  predetto termine annuale, il Ministro della
sanita' individua, d'intesa con gli organi,  amministrazioni  o  enti
interessati,   gli  altri  soggetti  pubblici  che  siano  dotati  di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli  organi
ordinari,  ai  quali  sia  possibile richiedere in via sostitutiva le
valutazioni tecniche, e provvede, ove necessario, ad apportare, nella
prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche  ai  termini
finali stabiliti dalle allegate tabelle. Fintanto che il Ministro non
avra'   provveduto   in   via   generale,  nei  modi  suindicati,  il
responsabile  del  procedimento  provvedera'  di  volta  in  volta  a
individuare  gli  organi  e  i  soggetti  ai  quali richiedere in via
sostitutiva le valutazioni tecniche.
 
          Nota all'art. 7:
             - Per il testo degli articoli 16, commi  1  e  4,  e  17
          commi  1  e 3 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota
          dell'art. 6.