Art. 8.
              Parere facoltativo del Consiglio di Stato
  1.  Quando  il  Ministro  della  sanita',  fuori dei casi di parere
obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di  parere  in
via   facoltativa   al   Consiglio  di  Stato,  il  responsabile  del
procedimento   partecipa   tale   determinazione   agli   interessati
indicandone  concisamente le ragioni. In tal caso il periodo di tempo
occorrente per l'acquisizione del parere  dalla  richiesta  alla  sua
ricezione non e' computato nel termine finale del procedimento ove il
parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4,
della legge n. 241 del 1990.
  2.  Al di fuori del caso di cui al precedente comma, l'acquisizione
in via facoltativa  di  pareri  e  valutazioni  tecniche  di  organi,
amministrazioni  o enti, ha luogo con l'osservanza del termine finale
del procedimento.
 
          Nota all'art. 8:
             - Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n.
          241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.