Art. 13.
Direttore    dell'ufficio    della    segreteria   della   Conferenza
                            Stato-regioni

  1. Il direttore della segreteria di cui all'articolo 12, comma 3,
  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  scelto  tra  esperti  di
comprovata  competenza  ed  esperienza nell'attivita' di raccordo tra
Amministrazione  centrale  e  autonomie  regionali,  e'  nominato con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali, sentite le regioni, ed assunto con
contratto di diritto privato di durata triennale.
  2.  Il  trattamento  economico  del  direttore  e'  determinato con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il
Ministro  del  tesoro,  ed  alla  relativa spesa si provvede mediante
assegnazione  ad  apposito  capitolo  da  istituire  nello  stato  di
previsione   della   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  con
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1272
del  medesimo  stato  di  previsione  per  l'anno  finanziario 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  3.  Nel  caso  in  cui  il  contratto  sia concluso con un pubblico
dipendente, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
nella parte in cui disciplina il collocamento fuori ruolo.