Art. 13. Direttore dell'ufficio della segreteria della Conferenza Stato-regioni 1. Il direttore della segreteria di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, scelto tra esperti di comprovata competenza ed esperienza nell'attivita' di raccordo tra Amministrazione centrale e autonomie regionali, e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentite le regioni, ed assunto con contratto di diritto privato di durata triennale. 2. Il trattamento economico del direttore e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, ed alla relativa spesa si provvede mediante assegnazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1272 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3. Nel caso in cui il contratto sia concluso con un pubblico dipendente, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui disciplina il collocamento fuori ruolo.