Art. 14. Spesa farmaceutica 1. Il risparmio di 450 miliardi di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi riferito al complesso della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella comunque sostenuta in ambito ospedaliero. La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo periodo di cui al predetto comma 2 non viene effettuata qualora lo scostamento rispetto al risparmio atteso sia inferiore al 5%.