Art. 14.
                         Spesa farmaceutica

  1. Il risparmio di 450 miliardi di cui al comma 2 dell'art. 7 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi riferito al complesso
della  spesa  farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale,
ivi  compresa  quella  comunque  sostenuta  in ambito ospedaliero. La
riduzione  dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo periodo di cui
al  predetto  comma  2  non  viene  effettuata qualora lo scostamento
rispetto al risparmio atteso sia inferiore al 5%.