Art. 3.
         Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

  1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  1,  comma  3, dopo le parole: "degli istituti",
sono  inserite  le  seguenti:  "in  cui sono attivati dipartimenti di
ricerca  e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle
patologie di maggior rilievo nazionale, o almeno sovraregionale;";
    b)  all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo
le  parole:  "province  autonome"  sono  inserite  le seguenti: "e la
regione interessata";
    c)  all'articolo  2,  comma  3,  dopo  le  parole: "scientifica e
tecnologica" sono inserite le seguenti: "e il Ministro del tesoro";
    d)  all'articolo  2, comma 3, alla lettera a), dopo le parole: "i
criteri generali per il riconoscimento" sono inserite le seguenti: ",
a  tempo  indeterminato,  ma  soggetto  a  verifica  periodica  della
sussistenza dei requisiti richiesti, per il riconoscimento stesso, da
parte del Ministero della sanita'"; alla lettera f) le parole: "della
attivita'  di  ricerca  e di sperimentazione clinica" sono sostituite
con le seguenti: "dell'attivita' di ricerca sperimentale e di ricerca
clinica";  dopo  la  lettera  g)  e'  inserita la seguente: "g-bis) i
criteri generali per la stipula di specifici protocolli di intesa tra
gli  istituti  e  le  universita'  per  regolamentare  i  rapporti di
ricerca,  didattici e di assistenza tra le due istituzioni in armonia
con  i  protocolli  di  intesa  di  cui  all'articolo 6, comma 1, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni";  alla lettera h) dopo le parole: "procedure per" sono
inserite le seguenti: "il coordinamento e";
    e) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  "3-bis)  Il  Ministero della sanita' sentita la regione interessata
procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
regolamento  di cui al comma 3, alla verifica della sussistenza negli
istituti  gia'  riconosciuti  dei  necessari  requisiti strutturali e
funzionali,  nonche'  del  rispetto delle finalita' di ricerca, degli
obiettivi della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti";
    f)  all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti
dai seguenti:
     "1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la
legale rappresentanza dell'istituto, e' composto da:
    a)  un  esperto con documentata esperienza in materia di gestione
di  strutture  sanitarie  o  di  ricerca  designato  in  qualita'  di
presidente dal Ministro della sanita';
    b)  quattro  esperti  con  analoga  esperienza  nominati  uno dal
Ministro  della  sanita',  uno  dal Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica e tecnologica e due dal presidente della regione
ove ha sede legale l'istituto;
    c)  due  rappresentanti  degli originari interessi previsti dallo
statuto.  Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del
Ministro  della  sanita'  sentito  il  Ministero  del  tesoro  ed  il
presidente della regione interessata, dura in carica cinque anni ed i
suoi  componenti possono essere confermati. Nel caso in cui trascorsi
sessanta  giorni dalla richiesta di designazione gli enti interessati
non   abbiano  provveduto,  il  Ministro  della  sanita',  nomina  il
consiglio   di  amministrazione.  Il  Ministro  della  sanita',  puo'
comunque  procedere  alla nomina del consiglio di amministrazione ove
siano  stati  designati  almeno  quattro  dei  sette  componenti.  Il
consiglio di amministrazione:
    a)  adotta  lo statuto dell'istituto e le relative modifiche e su
proposta del direttore generale adotta i regolamenti;
    b)  approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed
il conto consuntivo su proposta del direttore generale;
    c) definisce le linee programmatiche dell'attivita' dell'istituto
in conformita' alle linee della programmazione nazionale e regionale;
    d)  verifica  l'andamento  generale  dell'attivita' dell'istituto
tenendo  periodicamente  informato  il  Ministero  della sanita' e la
regione  o provincia autonoma interessata. Il consiglio, convocato e'
presieduto  dal  presidente,  si  riunisce  normalmente  almeno  ogni
bimestre  ed ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da
trattare,  almeno  due  componenti oppure il direttore generale. Alle
sedute  del  consiglio  partecipa  con  voto  consultivo il direttore
generale.  Per  la validita' delle sedute e' richiesta la maggioranza
dei  componenti  in  carica.  Per  la  validita' delle sedute e delle
deliberazioni  concernenti  le  materie  di  cui  al  quinto periodo,
lettere  a), b) e c) del presente numero, e' richiesta la maggioranza
qualificata  dei  tre quinti del consiglio. Le rimanenti modalita' di
funzionamento  del  consiglio  di amministrazione sono regolate dallo
statuto  dell'istituto.  Il  consiglio di amministrazione puo' essere
sciolto  con  decreto del Ministro della sanita' sentita la regione o
provincia   autonoma   interessata,  nel  caso  di  dimissioni  della
maggioranza  dei  componenti  o  di ripetute e gravi violazioni delle
disposizioni  normative  o  statutarie.  Con  lo stesso decreto viene
nominato  un commissario straordinario cui sono attribuite funzioni e
competenze  del  disciolto consiglio di amministrazione. Il consiglio
di  amministrazione deve essere ricostituito nel termine dei sei mesi
dalla data del decreto di scioglimento;
     2)   il   direttore   generale,   che   assume  le  funzioni  di
amministratore  delegato  del  consiglio  di amministrazione. Egli e'
nominato dal Ministro della sanita', d'intesa con il presidente della
regione  competente per territorio, nell'ambito di una terna proposta
dal  consiglio  di  amministrazione, composta di candidati scelti tra
soggetti  in  possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari
per  la  nomina  a direttore generale delle unita' sanitarie locali e
delle  aziende ospedaliere. Il direttore generale nomina il direttore
sanitario  ed  il direttore amministrativo. Per il direttore generale
degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni.  Al  direttore  generale spetta altresi' la nomina del
direttore  scientifico  previa  consultazione  del  comitato  tecnico
scientifico, sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni
agli  istituti,  in  possesso  di  documentate competenze nel settore
scientifico,  indicati da una commissione di indiscussa autorevolezza
nel  settore  da  lui  stesso  nominata.  Il  rapporto  di lavoro del
direttore  scientifico e' regolato dalle stesse norme previste per il
direttore generale, quello amministrativo e quello sanitario;
     3)  il  collegio  dei  revisori,  nominato  dal  Ministro  della
sanita', composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro
del  tesoro,  fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato,
due  dal  Ministro della sanita', fra i funzionari del Ministero, uno
dal   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  fra i funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in
cui  ha  sede l'istituto. Il collegio e' presieduto dal componente di
nomina  del  Ministro  del  tesoro.  I  rappresentanti  designati dai
Ministeri   e   dalla   regione  debbono  possedere  i  requisiti  di
professionalita' richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori
contabili.   Il   collegio   dei   revisori   vigila   sull'attivita'
amministrativa  dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica
la  regolare  tenuta  della  contabilita'  e  la  corrispondenza  del
rendiconto   generale  alle  risultanze  delle  scritture  contabili,
esamina  il  bilancio  di  previsione  e  le  relative  variazioni ed
assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti
nell'articolo  2403  del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre
la consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al direttore generale
sull'andamento   dell'istituto.  I  revisori  possono,  in  qualsiasi
momento,  procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo;";
    g) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
     "1-bis.  Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo
pieno,   regolato   da   contratto   di  diritto  privato  di  durata
quinquennale,  rinnovabile,  e  non  puo' comunque protrarsi oltre il
settantesimo anno di eta'. I contenuti di tale contratto sono fissati
dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive  modificazioni.  Il  trattamento  economico viene
fissato  dal  Ministro della sanita', con proprio decreto, in base ai
criteri  indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.  Ai  membri del consiglio di amministrazione e del collegio
dei  revisori  spetta  un'indennita' lorda pari al 10 per cento degli
emolumenti  del  direttore  generale.  Ai  presidenti di detti organi
compete  una  maggiorazione  pari  al  20  per  cento dell'indennita'
fissata per gli altri componenti.";
    h)  all'articolo  3,  comma  2, alla fine del primo periodo, sono
inserite  le  seguenti parole: "fermo quanto disposto nel comma 1." e
l'ultimo periodo e' abrogato;
    i) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
    l)  all'articolo 4, comma 1, le parole: "dalle disposizioni" sono
sostituite dalle seguenti: "in analogia con le disposizioni";
    m) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
     "  2.  Ai  concorsi  negli  istituti  si  applica il regolamento
previsto  dall'articolo  18,  comma  1,  del  decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502,  come  modificato dal decreto legislativo 7
dicembre  1993,  n.  517, nel quale devono essere previste specifiche
norme  relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi
medesimi  ed  ai  criteri  per  la loro valutazione al numero ed alla
tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle
commissioni esaminatrici.";
    n) il comma 3 dell'articolo 4 e' abrogato;
    o) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente:
     "  1.  Con  decreto  del Ministro della sanita', d'intesa con il
Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi  ai sensi dell'articolo 17 della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro  il  31  gennaio  1996,  e'
disciplinata  la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli
istituti.";
    p)  all'articolo  6  nella  rubrica  le  parole:  "di  base" sono
sostituite dalla seguente: "corrente";
    q) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "degli istituti" sono
inserite le seguenti: ", sia corrente che finalizzata,";
    r) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "ricerca finalizzata"
sono inserite le seguenti: ", sia clinica che di base,";
    s)  all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "da altri organismi"
sono aggiunte le seguenti: "sia pubblici che privati";
    t) all'articolo 6, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
     "5-bis.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  di cui
all'articolo  2,  comma  3, l'attivita' di ricerca degli istituti, in
coerenza  con  le  finalita'  peculiari  di  ciascun  istituto di cui
all'articolo  1,  commi 3 e 4, e' svolta secondo le indicazioni della
Commissione per la ricerca scientifica biomedica in ordine:
    a)  al  riparto  del finanziamento di cui al comma 3 da destinare
alla  ricerca corrente e alla ricerca finalizzata di ciascun istituto
di diritto pubblico;
    b)  ai  criteri  per  la  determinazione  del finanziamento della
ricerca  corrente  per quanto attiene ai costi del personale a quelli
per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni
e  servizi  relativi  alla  produttivita'  documentata  anche per gli
aspetti  clinici  ed  alla  pubblicazione,  con  apposito  bollettino
unitario,  dei  risultati  della  ricerca  applicabili  nel  Servizio
sanitario nazionale;
    c)  ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata
anche   a   carattere   pluriennale   con   oneri  complessivi  sulla
disponibilita' del relativo esercizio finanziario.";
    u) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
     "  4. Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione
dell'istituto   "G.   Gaslini"   di   Genova,  la  cui  composizione,
determinata   ai   sensi   dello   statuto,   e'   integrata  con  un
rappresentante del Ministero della sanita' ed un rappresentante della
regione Liguria.
     6.  Gli  istituti,  entro  novanta  giorni  dalla emanazione del
decreto  di  riconoscimento del carattere scientifico di cui al comma
1,  adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale termine, il
Ministro   della   sanita'   provvede,   previa   diffida,   in   via
sostitutiva.".
  2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto  il  Ministro  della  sanita'
provvede  ad  attivare il procedimento per la nomina del consiglio di
amministrazione  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico.