Art. 4. Ulteriori disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 1. L'atto regolamentare previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dovra' prevedere che, ai fini delle graduatorie per l'assunzione, si tenga conto, mediante specifico punteggio aggiuntivo, del servizio prestato in qualita' di assistente incaricato.