Art. 4.
Ulteriori  disposizioni  relative  agli istituti di ricovero e cura a
                        carattere scientifico

   1. L'atto regolamentare previsto dall'articolo 18, comma 1, del
  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dovra' prevedere che, ai
fini  delle  graduatorie  per  l'assunzione, si tenga conto, mediante
specifico  punteggio aggiuntivo, del servizio prestato in qualita' di
assistente incaricato.