Art. 6.
 Giudizi di idoneita' al primo livello dirigenziale in soprannumero

      1. L'accesso ai giudizi di idoneita' previsti dal comma 8
  dell'articolo  8  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come  modificato  dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e'
consentito  anche  agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai
decreti  del  Presidente  della  Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13
marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.