Art. 11. Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione 1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: " 3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.". 2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: " 7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.". 3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2 trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).