Art. 12. Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa 1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per esigenze di riorganizzazione aziendale. 2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti ed ai consorzi tra di esse che, in attuazione di convenzioni stipulate tra l'Agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese nonche' le organizzazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1, assumano, anche con contratto di lavoro a termine, i lavoratori di cui al comma 1 viene corrisposto per ciascuno di essi e con le modalita' previste dalle convenzioni, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione versata agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. 3. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 puo' essere modificata, in relazione alle disponibilita' finanziarie ed in coerenza con le finalita' promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.