Art. 12.
          Incentivi al reimpiego di personale con qualifica
            dirigenziale e sostegno alla piccola impresa

  1.  Sulla  base  delle  direttive  del Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  le agenzie per l'impiego possono stipulare, con
le  organizzazioni  sindacali  dei  dirigenti di azienda maggiormente
rappresentative,    convenzioni    mirate    allo   svolgimento,   in
collaborazione  con  le predette organizzazioni, di attivita' utili a
favorire  la  ricollocazione  dei dirigenti il cui rapporto di lavoro
sia cessato per esigenze di riorganizzazione aziendale.
  2.  Alle  imprese  che  occupano  meno  di  cento  dipendenti ed ai
consorzi  tra di esse che, in attuazione di convenzioni stipulate tra
l'Agenzia   per  l'impiego,  le  associazioni  rappresentative  delle
predette imprese nonche' le organizzazioni sindacali dei dirigenti di
cui  al comma 1, assumano, anche con contratto di lavoro a termine, i
lavoratori di cui al comma 1 viene corrisposto per ciascuno di essi e
con le modalita' previste dalle convenzioni, un contributo pari al 50
per cento della contribuzione versata agli istituti di previdenza per
una    durata    non    superiore   a   dodici   mesi,   nei   limiti
dell'autorizzazione  di  spesa  pari  a  lire  10  miliardi  annui  a
decorrere dall'anno 1995.
  3.  La  misura  delle  agevolazioni  di  cui al comma 2 puo' essere
modificata,  in  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  ed  in
coerenza  con  le  finalita'  promozionali del presente articolo, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.