Art. 15.
      Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis

  1.  Il  termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  56  del  9  marzo  1994, per la gestione temporanea delle miniere
carbonifere   del   Sulcis,  e'  prorogato  al  30  giugno  1996.  La
Carbosulcis  S.p.a.  cessa  dalle  funzioni  di  gestione  e mantiene
l'affidamento  delle  miniere quale custode, sulla base delle attuali
modalita'  operative,  con  il  mantenimento  degli  attuali  livelli
occupazionali  e nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma
2.
  2.  Alle  esigenze  finanziarie  per  l'attuazione  del comma 1, la
Carbosulcis S.p.a. provvede:
    a)   con   le   risorse   rinvenienti  dalla  medesima  societa',
accantonate  ai  sensi  degli  articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre
1982,  n.  752,  e  successive modificazioni, per la restituzione dei
contributi  ricevuti  ai  sensi dell'articolo 9 della citata legge n.
752  del  1982, per i quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano
di recupero;
    b)  con  una  quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti
dall'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
m),  della  legge  29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi
maturati  alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la
parte  non  ancora  utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna
del  centro  di  ricerca  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della  legge  27  giugno  1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per
cento   delle  risorse  suddette  resta  nelle  disponibilita'  della
societa'  costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per
il  conseguimento  degli  scopi  sociali. Le somme di cui al presente
comma  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti
detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro,
ad  apposito  capitolo  da  istituire nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  si  provvede a
stabilire  i  criteri  e  le modalita' di rendicontazione delle somme
assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
  4.  La  presa  in  consegna  delle strutture minerarie da parte del
nuovo  concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  gennaio 1994, nonche' l'assunzione di tutto il
personale  in  forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre
trenta   giorni   dal  momento  del  rilascio  delle  autorizzazioni,
necessarie  per  l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli
impianti.