Art. 17.
             Disposizioni in materia di lavori pubblici

  1.  All'articolo  17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 3 le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1996";
    b)  dopo  il  comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il termine
per  la  trasmissione  dei conti di cui all'articolo 60, comma 1, del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attivita'
demandate  al  commissario  ad  acta di cui al comma precedente scade
alla data di cessazione delle stesse.".
  2.  A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4,
comma  1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, l'importo di lire
230  miliardi  e'  destinato  al completamento funzionale delle opere
infrastrutturali  da  realizzare,  in regime di concessione, ai sensi
dell'articolo  39  del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato  con  decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Le predette
somme  sono  riassegnate direttamente dall'entrata del bilancio dello
Stato  all'apposito  capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.