Art. 19.
                          Entrata in vigore

  1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 14 agosto
1995.  Il  presente  decreto  entra  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 4 agosto 1995
                              SCALFARO
                                   DINI, Presidente del Consiglio dei
                                       Ministri e Ministro del tesoro
                                    TREU, Ministro del lavoro e della
                                                   previdenza sociale
                                     FANTOZZI, Ministro delle finanze
                                      MASERA, Ministro del bilancio e
                                       della programmazione economica
                                   CLO', Ministro dell'industria, del
                                   commercio e dell'artigianato e del
                                               commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO