Art. 3. Disposizioni in materia di lavoro agricolo 1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilita' nelle modalita' di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui al comma 2. L'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, e' adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le modalita' previste per gli altri settori. L'onere della riserva nelle assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera c), e 6 del citato articolo 25 e' esercitato, anche con riferimento ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali possono altresi' determinare criteri e modalita' di applicazione del predetto onere di riserva. 2. I datori di lavoro agricolo devono tenere un registro di impresa rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base della denuncia aziendale, assumono per un numero di giornate non superiore a 150, hanno facolta' di optare per un modello semplificato di detto registro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinate le caratteristiche del registro e del modello semplificato, i tempi e le modalita' di loro compilazione e tenuta, nonche' di pubblicazione da parte dell'INPS di elenchi nominativi annuali e trimestrali delle giornate di lavoro effettuate. 3. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 150. 4. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura puo' disporre l'integrazione degli elenchi nominativi ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro che siano state oggetto di informazione circostanziata inviata in via riservata, dal lavoratore interessato, al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, entro i termini fissati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2. 5. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1979, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la sentenza definitiva del giudice ordinario. 6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. E' altresi' abrogato l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 83 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di cui al comma 2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e' sostituito dal seguente: "3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.". I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti: "1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo. 2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.". 7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego. 8. L'omessa o infedele compilazione del libro matricola, del registro di impresa e del modello semplificato previsti dal presente articolo e dall'articolo 2, la mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3, ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego ed all'INPS della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Ai fini dell'accertamento dell'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, la medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che si renda responsabile di omessa o infedele registrazione sui registri d'impresa di cui al comma 2 e che ometta di tenere o di esibire i medesimi sul luogo di lavoro o la loro copia qualora si sia avvalso della facolta' di cui all'articolo 5, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata, e' punita con la sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore dipendente e per ogni dichiarazione. Per quanto non espressamente disposto in materia di tenuta e conservazione del registro di impresa e del modello semplificato, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 9. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dall'articolo 2 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifcazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.