Art. 3.
             Disposizioni in materia di lavoro agricolo

  1.   Al   fine   di  venire  incontro  alle  esigenze  di  maggiore
flessibilita'  nelle  modalita'  di  assunzione  e  di  garantire nel
contempo   il   tempestivo  accertamento  delle  giornate  di  lavoro
effettuate,  anche  con  rapporti  di  compartecipazione, nel settore
dell'agricoltura,  i  datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui
all'articolo  2,  commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro
di  impresa di cui al comma 2. L'obbligo di cui all'articolo 2, comma
2,  e'  adempiuto  anche  nei  confronti  dell'INPS  e viene meno nei
confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema
telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto
ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data
del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,
continuano  ad essere assolti con le modalita' previste per gli altri
settori.    L'onere   della   riserva   nelle   assunzioni   previsto
dall'articolo   25   della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  trova
applicazione,  con  riferimento  alle assunzioni a tempo determinato,
anche  ai  datori  di  lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno
occupato  lavoratori  per  un numero di giornate superiore a 1350. Il
potere  di  delibera previsto dai commi 5, lettera c), e 6 del citato
articolo   25   e'   esercitato,  anche  con  riferimento  ad  ambiti
circoscrizionali,  dalle  commissioni  provinciali  per la manodopera
agricola le quali possono altresi' determinare criteri e modalita' di
applicazione del predetto onere di riserva.
  2. I datori di lavoro agricolo devono tenere un registro di impresa
rilasciato   dall'INPS   subordinatamente  alla  presentazione  della
denuncia  aziendale  di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto  1993,  n.  375.  I  datori di lavoro agricolo che, sulla base
della  denuncia  aziendale,  assumono  per  un numero di giornate non
superiore a 150, hanno facolta' di optare per un modello semplificato
di  detto  registro.  Con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della
previdenza sociale sono determinate le caratteristiche del registro e
del modello semplificato, i tempi e le modalita' di loro compilazione
e  tenuta,  nonche'  di  pubblicazione  da parte dell'INPS di elenchi
nominativi annuali e trimestrali delle giornate di lavoro effettuate.
  3.  In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995,
provvede  ad  inviare  alle  aziende  agricole  registrate nei propri
archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo
da  tale  data  rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia
aziendale,  il  registro di impresa ovvero il modello semplificato di
quest'ultimo.   In   sede  di  prima  applicazione,  fermo  rimanendo
l'obbligo   della  presentazione  della  denuncia  aziendale,  l'INPS
rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di
lavoro  che  risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero
di giornate non superiore a 150.
  4.   La   commissione   circoscrizionale  per  il  collocamento  in
agricoltura  puo' disporre l'integrazione degli elenchi nominativi ai
sensi  dell'articolo  8  del  decreto-legge  3  febbraio  1970, n. 7,
convertito,  con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, solo
per  giornate  di  lavoro  che  siano  state  oggetto di informazione
circostanziata  inviata in via riservata, dal lavoratore interessato,
al  capo  dell'ispettorato  provinciale  del  lavoro  competente  per
territorio,  entro  i  termini  fissati  dal decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2.
  5.   Costituiscono   titolo   alle   prestazioni  previdenziali  ed
assistenziali,  oltre  all'elenco  annuale,  anche la decisione della
commissione  circoscrizionale  per  il collocamento in agricoltura ai
sensi  dell'articolo  8  del  decreto-legge  3  febbraio  1979, n. 7,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, la
decisione  di  accoglimento  del  ricorso  di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato  del  lavoro  di  riconoscimento  al  lavoratore  di
giornate  lavorative  a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la
sentenza definitiva del giudice ordinario.
  6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3,
lettera a), 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7
e  8,  comma  4,  del  decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. E'
altresi' abrogato l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
7,  convertito,  con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.
L'articolo  14, comma 1, della citata legge n. 83 del 1970, non trova
applicazione  con  riferimento  ai  rapporti  a tempo determinato. La
denuncia  aziendale  di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto  1993,  n.  375,  va  rinnovata solo nel caso di modificazioni
aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda
e  comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del
registro  d'impresa di cui al comma 2. Il comma 3 dell'articolo 8 del
decreto  legislativo  11  agosto  1993,  n.  375,  e'  sostituito dal
seguente:  "3.  Qualora  dal  raffronto  risulti che il fabbisogno di
occupazione   determinato   sulla   base   della   stima  tecnica  e'
significativamente   superiore   alle   giornate   risultanti   dalle
dichiarazioni  trimestrali,  l'INPS  diffida  il  datore  di lavoro a
fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in
cui  non  venga  fornita  adeguata  motivazione  e  non  siano  stati
individuati  i  lavoratori  utilizzati  e  le  relative  giornate  di
occupazione,   l'INPS   procede  all'imposizione  dei  contributi  da
liquidare  sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni.".   I  commi  1  e  2
dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono
sostituiti dai seguenti:
   "1.   Chiunque   produca   dichiarazioni  di  manodopera  occupata
finalizzate  all'attribuzione  indebita di giornate lavorative perde,
ferme  restando  le  sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il
diritto  ad  ogni  beneficio  di  legge, ivi comprese le agevolazioni
ovvero   le   riduzioni  contributive  di  cui  al  presente  decreto
legislativo.
   2.   Le   agevolazioni  contributive  previste  dalla  legge  sono
riconosciute  ai  datori di lavoro agricolo che applicano i contratti
collettivi  nazionali  di  categoria  ovvero  i  contratti collettivi
territoriali ivi previsti.".
  7.  Il  Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' utilizzabile, nei limiti delle
risorse  allo  scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di
servizi  di  trasporto  contemplati  da  convenzioni  stipulate dalle
commissioni  regionali  per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della
legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  per programmare rilevanti flussi
stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali
comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto
del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale previo parere
della Commissione centrale per l'impiego.
  8.  L'omessa  o  infedele  compilazione  del  libro  matricola, del
registro  di impresa e del modello semplificato previsti dal presente
articolo  e  dall'articolo 2, la mancata consegna al lavoratore della
dichiarazione  di  cui  all'articolo  2, comma 3, ed il mancato invio
alla   sezione  circoscrizionale  per  l'impiego  ed  all'INPS  della
comunicazione  di  cui  all'articolo  2,  comma 2, sono puniti con la
sanzione  amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun
lavoratore  interessato.  Ai  fini  dell'accertamento dell'osservanza
dell'obbligo  di cui all'articolo 2, comma 2, la medesima sanzione si
applica  a  carico  del datore di lavoro che si renda responsabile di
omessa  o  infedele  registrazione  sui  registri d'impresa di cui al
comma  2  e che ometta di tenere o di esibire i medesimi sul luogo di
lavoro  o  la loro copia qualora si sia avvalso della facolta' di cui
all'articolo  5,  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12. L'omessa,
incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti,
della  dichiarazione  della  manodopera  occupata,  e'  punita con la
sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore dipendente
e  per  ogni  dichiarazione. Per quanto non espressamente disposto in
materia  di  tenuta  e  conservazione  del  registro di impresa e del
modello  semplificato,  si  applicano  le  disposizioni e le sanzioni
previste  dal  testo  unico  delle  disposizioni  per l'assicurazione
contro   gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124.
  9.  Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo  e  dall'articolo  2 sono versati su apposito capitolo dello
stato  di  previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati
al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modifcazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.