Art. 4.
          Misure di carattere previdenziale e contributivo

  1.  Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali,
istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
    a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
    1)  i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati
nella misura di cui all'allegata tabella A;
    2)  si  applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica
di  cui  all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.  L'articolo  31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto
del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  303  del  24  novembre 1973, e'
abrogato;
    3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di
eta'  per  il  diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25
del  regolamento  del  Fondo,  la tabella A, sezione uomini, allegata
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
    4)  cessano  di  maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo
dell'indennita'  di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento
del   Fondo   previdenziale  di  cui  al  presente  comma.  L'importo
dell'indennita'  di  buonuscita,  maturata al 31 dicembre 1993, viene
liquidato   al  conseguimento  delle  prestazioni  pensionistiche  e,
comunque,  non  prima  della maturazione del requisito di eta' per il
diritto  alla  pensione  ordinaria  a  carico  del Fondo. All'importo
dell'indennita'  di  buonuscita,  maturato  al  31  dicembre 1993, si
applicano  le  disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120
del  codice  civile,  come  sostituito dall'articolo 1 della legge 29
maggio  1982,  n.  297. Le disposizioni di cui al presente numero non
trovano  applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di
buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
    b)   e'  autorizzata  l'erogazione  di  un  contributo  al  Fondo
previdenziale  ed  assistenziale  degli spedizionieri doganali pari a
lire  12  miliardi  per l'anno 1994 e di lire 8,6 miliardi per l'anno
1995.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, si provvede
quanto   a   lire  12  miliardi  per  l'anno  1994,  a  carico  dello
stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno;
quanto  a  lire  3  miliardi  per l'anno 1995 mediante corrispondente
riduzione  dello  stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale; quanto a lire 5,6 miliardi per
l'anno  1995  a  carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del
presente decreto.
  3.  Le  posizioni  assicurative  costituite dalla Societa' italiana
degli  autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso
l'Ente  nazionale  di  assistenza  per gli agenti e rappresentanti di
commercio  (ENASARCO),  in atto alla data del 30 giugno 1983, restano
utili  ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato
dalla  legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di
posizione   assicurativa  in  vigore  al  30  giugno  1983,  potranno
richiedere,  entro  il  termine  di due anni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto, di essere
ammessi  alla  prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della
legge  2  febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla
predetta  data  del  requisito  di  almeno  cinque anni di anzianita'
contributiva, previsto dal citato articolo 8.
  4.  Ai  fini  del  diritto  e  della misura di un'unica pensione, i
contributi   previdenziali  versati  alla  Cassa  di  previdenza  dei
dipendenti  enti  locali  (CPDEL)  per  il  periodo 1 ottobre 1991-31
dicembre  1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n.
274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono
trasferiti   d'ufficio   all'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei
giornalisti  italiani  (INPGI)  senza  oneri  a carico dei lavoratori
interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7
febbraio   1979,   n.   29,   con   esclusione  della  corresponsione
dell'interesse composto ivi previsto.
  5.  Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-
bis,  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995.
  6.  Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
dell'Ente  nazionale  di  previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello   spettacolo   (ENPALS),  e'  autorizzata  l'erogazione  di  un
contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a 35
miliardi per l'anno 1995 e a 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996.
  7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto
a  lire  35 miliardi per l'anno 1995, a lire 31,9 miliardi per l'anno
1996 e a lire 32,4 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al
Ministero  della sanita', nonche', quanto a lire 15,1 miliardi per il
1996  e  a  lire  14,6  miliardi per il 1997, mediante corrispondente
utilizzo  delle  proiezioni  per  i medesimi anni dell'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
  8.  Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati,
finalizzati   alla   vigilanza   sugli  obblighi  contributivi  delle
attivita'   dello  spettacolo  e  dello  sport  professionistico,  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9  del decreto-legge 30 dicembre
1987,  n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988,  n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge
29  marzo  1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno  1991,  n.  166,  si  applicano  alla Societa' italiana autori
editori   (SIAE)  e  all'Unione  nazionale  incremento  razze  equine
(UNIRE).  L'ENPALS  puo'  stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE
per  la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle
imprese dello spettacolo e dello sport.
 9.  Il  termine  del  31  marzo  1995  per la regolarizzazione degli
obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata
di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  e'  differito  al  31  maggio 1995. Per effetto delle modifiche
apportate dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
al  predetto  articolo 18 i termini da quest'ultimo previsti ai commi
7,  9,  lettera  b), e 11, devono intendersi unificati al 31 dicembre
1995  ed  il  riferimento  all'anno  1995 di cui al comma 14 adeguato
all'anno  1996.  In  caso  di  regolarizzazione,  non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9
ottobre  1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389.
  10. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che
gli    esercenti    impianti    trasporto   a   fune   sono   esclusi
dall'applicazione  delle  norme sulla integrazione dei guadagni degli
operai   dell'industria.  I  versamenti  contributivi  effettuati  in
applicazione  delle  norme  predette,  se eseguiti anteriormente alla
data  del  14  giugno  1995,  restano  salvi  e  conservano  la  loro
efficacia,  anche  ai  fini  delle  relative prestazioni, fino a tale
data.
  11.  All'articolo  5  del  decreto-legge  30  ottobre 1984, n. 726,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
   "9-bis. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in
relazione  alla  durata  normale  annua  della  prestazione di lavoro
espressa in ore.
   9-ter.  La  retribuzione  minima  oraria da assumere quale base di
calcolo  dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e' stabilita
con le modalita' di cui al comma 5.".
  12.  Alle  minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione
contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5,
commi  9-bis  e  9-ter,  del  decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
come  modificato  dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi
per  l'anno  1995  e  lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si
provvede:
    a) quanto a lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1995, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero;
    b) quanto a lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1996, mediante
utilizzo  delle maggiori entrate fiscali derivanti dai predetti commi
9-bis e 9-ter.
  13.  Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  si  applica  alle  imprese industriali della
provincia  di  Gorizia  e  va  interpretato  nel  senso che l'obbligo
contributivo  di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali
e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986,
n.  26,  si  considera  comunque  assolto  con  gli adempimenti per i
periodi  precedenti  la  data  di  entrata in vigore dell'articolo 2,
comma  17,  del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  anche  se
effettuati  con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori
entrate  per  l'INPS  si provvede nei limiti delle somme previste per
tale finalita' dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451.