Art. 6.
                Disposizioni in materia di interventi
                       a sostegno del reddito

  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole:
"la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle
seguenti:  "fino  e  non oltre il 31 maggio 1995" e "la somma di lire
21,5 miliardi";
    b)  al  comma  17 le parole: "in scadenza alla data del 30 giugno
1994" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994"
e  le  parole:  "di  ulteriori  quattro  mesi"  sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
    c)  al  comma  18  le  parole:  "di  ulteriori quattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
    d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995".
  2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995,
per   i   lavoratori   rientranti  nell'area  di  applicazione  delle
disposizioni  richiamate  al comma 1, lettere a) e d), il trattamento
straordinario  di  cassa  integrazione  guadagni e' fissato in misura
pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
  3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di
cui  al  testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
2081/93  del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento
di  mobilita'  e'  scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il
medesimo  e'  prorogato  sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da
inoltrarsi  agli  uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti
interessati,  corredata  da dichiarazione resa ai sensi della legge 4
gennaio  1968,  n.  15,  attestante  la  persistenza  dello  stato di
disoccupazione.
  4.  Per  i  lavoratori  beneficiari  del  trattamento  speciale  di
disoccupazione,  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio  1991,  n.  223,  nei  territori  di cui al citato testo unico
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, per i quali il trattamento e' scaduto anteriormente alla data
del 31 dicembre 1994, il medesimo e' prorogato fino a tale data.
  5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1,
del   decreto-legge   26  novembre  1993,  n.  478,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e' prorogato al 31
dicembre  1995.  Detti  termini si intendono riferiti alla decorrenza
della  sospensione  dei  lavoratori,  come  desunta  dalla  richiesta
dell'impresa.
  6.  I  periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale
concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
26  novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge
26  gennaio  1994,  n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31
dicembre   1995,   nonche'   i  periodi  di  durata  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma  2 del
predetto  articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo
di  dodici  mesi,  con  pari  riduzione  del trattamento economico di
mobilita'.  In  tali casi il trattamento e' pari all'80 per cento del
trattamento   straordinario  di  cassa  integrazione  guadagni.  Tale
proroga   non   opera   per   i  lavoratori  che,  interessati  dalle
disposizioni  dei  commi  1,  1-bis  e 2 del predetto articolo 1, non
abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di
mobilita'.
  7.  Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto
nell'articolo  7,  comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato  a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994,
previsto  nel  medesimo  comma,  si  intende riferito alla decorrenza
della  sospensione  dei  lavoratori,  come  desunta  dalla  richiesta
dell'impresa.
  8.  Le  disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre
1993,  n.  559,  vanno  interpretate  quale  formale  declaratoria di
soppressione  del  Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito
dall'articolo  28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per
il  finanziamento  integrativo  dei  progetti  speciali di formazione
professionale,  istituito  dall'articolo  26  della legge 21 dicembre
1978,  n.  845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  236, erano gia' confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993,
nel  Fondo  di  cui  ai  commi  5  e  10  dell'articolo  9 del citato
decreto-legge  n.  148  del 1993. I finanziamenti e le disponibilita'
relative  ai  due  Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente
acquisiti  allo  stesso  Fondo  di cui al comma 5 dell'articolo 9 del
citato  decreto-legge  n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le
somme  eventualmente  gia'  riversate  ai  sensi  dei commi 1 e 2 del
citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo
vengono  riassegnate  ad  apposito capitolo dello stato di previsione
del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, per essere
destinate  al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  ai  fini  dello  svolgimento  delle connesse
attivita'.
  9.   L'articolo  5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va
interpretato nel senso che ai contratti di solidarieta' stipulati nel
periodo  compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995,
che  non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4
dell'articolo   stesso   in  conseguenza  dei  limiti  delle  risorse
finanziarie   preordinate   allo  scopo  nell'ambito  del  Fondo  per
l'occupazione   di   cui   all'articolo   1,   comma  7,  del  citato
decreto-legge  n.  148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto
concerne  l'entita'  del  trattamento  di  integrazione salariale, le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n.  863.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  5, comma 13, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' incrementato
per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
  10.  Fino  al  31  dicembre  1995,  in  favore dei lavoratori edili
rientranti  nel  campo  di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1994,  n. 451, o dell'articolo 11, comma 2,
della  legge  23  luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale puo' disporre, per un periodo massimo di diciotto
mesi,  la  proroga  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo
2,   comma  2-ter,  del  decreto-legge  26  novembre  1993,  n.  478,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I
suddetti  periodi  di  fruizione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  comportano  la pari diminuzione della durata
dei  trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini
della  determinazione  del  trattamento,  del periodo di integrazione
salariale cosi' concesso.
  11.  I  requisiti  di  cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, si considerano acquisiti dai
lavoratori  con  riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto
presso  le  imprese  dello stesso settore di attivita' che presentino
assetti  proprietari  sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in
rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati
licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
  12.  Ai  lavoratori  posti  in mobilita' da aziende ubicate in zone
interessate   da   accordi  di  programma  gia'  stipulati  ai  sensi
dell'articolo  7  della  legge  1 marzo 1986, n. 64, ed operanti alla
data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilita'
di  cui  all'articolo  7  della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, e'
prorogato  fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo
e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.
  13.  I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  possono  essere  prolungati dal Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale per un massimo di quaranta giorni,
nei  casi  in  cui  occorra  acquisire, nel corso della procedura, le
valutazioni,  in  sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato
di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  14.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  cui  all'articolo 18, primo
comma,  lettera  h),  della  legge  21 dicembre 1978, n. 845, possono
essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che
siano  da  almeno  diciotto  mesi soci di cooperative, non operative,
finalizzate   all'esercizio   di   attivita'   alle  quali  risultino
funzionali   i  profili  professionali  posti  come  obiettivo  delle
attivita'  formative  stesse.  Per  la  individuazione  degli  aventi
diritto,  le  prefetture  competenti per territorio verificheranno la
regolarita'  delle  cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi
dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.
  15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236, relativo alle
imprese  di  spedizione e di trasporto che occupino piu' di cinquanta
addetti  e' prorogato al 31 dicembre 1995, fermi restando i limiti di
spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7.
  16.  La  percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento
ordinario di disoccupazione per il periodo 1 gennaio 1995-31 dicembre
1995 rimane stabilita al 30 per cento.
  17.  E' differita al 31 dicembre 1995 la possibilita' di iscrizione
alla  lista  di mobilita' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
23  luglio  1991,  n.  223,  prevista  dall'articolo  4, comma 1, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  18.  E' differito al 31 dicembre 1995 il termine per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
  19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2,
comma  1,  del  decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  1993, n. 293, gia' prorogati
dall'articolo  7,  comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143,
possono  essere  riconosciuti  per un ulteriore periodo di un anno. I
trattamenti  in  questione,  entro il limite massimo di 1.800 unita',
comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono,
altresi',  essere  autorizzati  per un periodo massimo di dodici mesi
nei  confronti di lavoratori gia' in servizio alla data del 1 gennaio
1994  che  siano  licenziati  o sospesi nel corso dell'anno 1995, con
prelazione  per  i  licenziati nel limite massimo di 1.100 unita'. Ai
relativi  oneri  si  provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996
degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1,
comma  4,  del  decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  1993, n. 293. Per quanto non
diversamente  disposto continuano a trovare applicazione gli articoli
1, 2, 3 e 4 del predetto decreto-legge.
  20.  Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "anche se il requisito
occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di
organico dovuto al pensionamento anticipato".
  21.  L'articolo  5,  comma  8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451,  trova  applicazione, per le domande presentate, con riferimento
ad  esso  prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
anche  nel  caso  in  cui,  in  luogo  degli  accordi di programma di
reindustrializzazione  gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia
stipulato  protocolli  d'intesa  o intese di programma con le regioni
ovvero  le  parti  sociali  per  la  reindustrializzazione delle aree
interessate.  Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede,
con  proprio  decreto,  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale,  in  deroga  alla  normativa  vigente  in  materia  di cassa
integrazione  guadagni  straordinaria per crisi aziendale. Sino al 31
dicembre  1995,  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale,
previo  parere  del  comitato  di cui all'articolo 19, comma 5, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, puo' altresi' concedere il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  della  durata  massima di
dodici  mesi,  anche in deroga alla normativa vigente, a beneficio di
unita'  produttive,  diverse  da quelle di cui al periodo precedente,
ubicate  nelle  aree  ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236, per le quali il Governo abbia
stipulato,  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto,  un  protocollo  d'intesa  o  una  intesa di programma sulla
reindustrializzazione   con  le  regioni  ovvero  le  parti  sociali.
L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione
guadagni  straordinaria  un  progetto  di  lavori  socialmente utili,
approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga   all'articolo  1,  un  progetto  elaborato  dall'agenzia  per
l'impiego  e  gestito  dall'impresa.  Per  i  periodi successivi alla
concessione   del   trattamento,   l'erogazione  di  quest'ultimo  e'
subordinata   all'attuazione   del  predetto  progetto.  Sino  al  30
settembre  1995 l'impresa puo' riservarsi, nella predetta istanza, di
presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995.
Per  gli  interventi  di cui al presente comma si provvede nei limiti
delle somme previste per tale finalita' dall'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
  22.  Le cessioni di beni relativi ad attivita' produttive dismesse,
effettuate    gratuitamente   nei   confronti   degli   enti   locali
territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale
(ASI),  delle  societa'  di  promozione  a  prevalente partecipazione
pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti
gli  effetti  di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il
valore  fiscalmente  riconosciuto  dei  beni  ceduti  e'  ammesso  in
deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in
parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o
la  revoca  dei  contributi  stessi.  Qualora  dette  cessioni  siano
effettuate  a  favore  di  aree di sviluppo industriale (ASI) di enti
pubblici  diversi  da  quelli  indicati  nell'articolo  3 del decreto
legislativo  31  ottobre  1990, n. 346, e di societa' di promozione a
prevalente  partecipazione  pubblica,  le  stesse  sono soggette agli
altri  tributi  indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con
esclusione  dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore degli
immobili,  nella  misura  fissa  di  lire  150.000  per ogni tributo;
l'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili  e'
ridotta  al  25  per  cento.  In  deroga alle vigenti norme, gli enti
locali  territoriali,  previa  apposita  delibera  della giunta, sono
autorizzati  ad  accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive
cessioni  gratuite  dei  beni  ricevuti  a  seguito  di  quanto sopra
previsto,  ovvero,  la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto
qualsiasi  forma,  non  costituiscono attivita' commerciale, non sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative
alle  cessioni  dei  beni  patrimoniali degli enti territoriali, sono
esenti   dall'imposta   comunale   sull'incremento  di  valore  degli
immobili,  dell'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle
imposte  ipotecarie  e  catastali  e  da ogni altro tributo indiretto
sugli  affari.  Il comune, con delibera della giunta, puo' sospendere
l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente
al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni
ceduti.  Nella  delibera  la  giunta  comunale deve indicare il minor
gettito    che    si   verifica   per   effetto   della   sospensione
dell'applicazione  dei  tributi  comunali  ed  i  relativi  mezzi  di
finanziamento.   Al   minor  gettito  derivante  dall'attuazione  del
presente  comma,  valutato  in lire 500 milioni annui a decorrere dal
1995,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   1995,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
  23.  L'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56,  si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti puo'
essere   riferita   anche  a  piu'  unita'  produttive.  La  predetta
disposizione   si   applica  relativamente  agli  accordi  collettivi
stipulati prima del 31 dicembre 1994.
  24.  Sino  al  31  dicembre  1996,  quando  un contratto collettivo
stipulato  presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nei  casi  di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre
1990,  n.  428,  limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura
dell'amministrazione  straordinaria,  consente  la salvaguardia di un
rilevante   livello   di   occupazione,  avuto  riguardo  anche  alle
caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale puo' concedere, con proprio decreto, al
datore  di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui
all'articolo  8,  comma  4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i
benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma
9,  della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, nel limite delle risorse
preordinate  allo  scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  25.   Al   fine   di   favorire   l'attuazione   di   programmi  di
ristrutturazione,  riorganizzazione,  conversione  ovvero risanamento
aziendale,  nonche' piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco
di  riferimento  esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze
sul  piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa
ed  alla  sua  articolazione sul territorio, in merito ai quali siano
stati  stipulati  accordi  con  le  organizzazioni sindacali, in sede
governativa,  prima  del  31  dicembre 1994, e si siano utilizzate le
disposizioni  dell'articolo  7,  commi 5, 6 e 7 della legge 23 luglio
1991,  n.  223,  le  medesime si applicano ai lavoratori collocati in
mobilita' nel corso dell'anno 1995 dalle imprese interessate entro il
limite  massimo  di 5.000 unita'. Per i predetti lavoratori collocati
in  mobilita'  per  effetto  dell'articolo 7, comma 7, della legge 23
luglio  1991,  n.  223,  trovano  applicazione  le  disposizioni e la
disciplina  sulla  pensione  di  anzianita' in vigore alla data del 1
settembre 1992.
  26. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al
comma  25  debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  entro  il  15  settembre  1995. Il Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la
sussistenza  dei  requisiti di cui al comma 25 ed approva la domanda,
entro il 15 ottobre 1995. Le imprese la cui domanda sia stata accolta
rimangono  comunque  tenute  al  rispetto delle procedure di cui agli
articoli  4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i lavoratori
collocati  in  mobilita'  ai  fini  del  presente  comma,  gli  oneri
conseguenti  dal  permanere  nelle liste di mobilita', oltre i limiti
previsti  dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4 della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  sono  posti  a  carico  delle imprese, ivi compreso l'onere
relativo   alla   contribuzione   figurativa,   che   a   tal   fine,
corrisponderanno  all'INPS  i  relativi importi, alla fine di ciascun
anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere
per  l'anticipo  del  pensionamento  valutato in lire 57 miliardi per
l'anno  2000,  in  lire  116  miliardi  per  l'anno  2001, in lire 88
miliardi  per  l'anno  2002,  in lire 57 miliardi per l'anno 2003, in
lire  59  miliardi  per  l'anno 2004 e in lire 30 miliardi per l'anno
2005  e'  posto  a  carico  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  27.  Fatto  salvo  quanto previsto dai commi 19, 22 e 26, all'onere
derivante   dall'applicazione  del  presente  articolo,  valutato  in
complessive  lire  1.116  miliardi,  si  provvede:  quanto a lire 253
miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della
gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
e  successive  modificazioni ed integrazioni; tali somme sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate ai
pertinenti   capitoli   degli   stati  di  previsione  dei  Ministeri
interessati;  quanto  a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione
di  spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451;  quanto  a  lire  502 miliardi mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento  iscritto  nel  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale;  quanto  a  lire 330 miliardi,
mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese
previste per i trattamenti di integrazione salariale.