(Allegato)
                                                            ALLEGATO 
                              TABELLA A 
                    (prevista dall'art. 4, comma 1, lettera a), n. 1) 
A) Valore marche previdenziali. 
   Per dichiarazioni, per importazioni definitive,  per  esportazioni
definitive,   per   temporanee   importazioni   e   per    temporanee
esportazioni,  per  cauzioni  merci  estere,  per   introduzioni   in
deposito, per  reimportazioni,  per  riesportazioni  e  lasciapassare
merci estere: 
    se il valore dichiarato della merce 
non supera L. 30.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000  se
    il valore suddetto supera L. 30.000.000 
ma non L. 60.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  2.600  se
    il valore suddetto supera L. 60.000.000 
ma non L. 160.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.000  se
    il valore suddetto supera L. 160.000.000 
ma non L. 300.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.000  se
    il valore suddetto supera L. 300.000.000 
ma non L. 500.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20.000 se
   il valore suddetto supera L. 500.000.000 . . . . .  "  40.000  Per
   manifesti di partenza e manifesti delle 
merci arrivate per nave: 
    di stazza netta fino a 1.000 tonnellate . . . . . . . " 5.000  di
    stazza netta superiore a 1.000 tonnellate 
ma non a 5.000 tonnellate . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.000 di
    stazza netta superiore a 5.000 tonnellate 
ma non a 10.000 tonnellate . . . . . . . . . . . . . . . " 20.000  di
    stazza netta superiore a 10.000 tonnellate . . . . " 40.000 
   Per ogni estratto manifesto . . . . . . . . . . . . . " 2.600  Per
   manifesti di partenza e manifesti delle 
merci arrivate per aeromobili . . . . . . . . . . . . . . " 5.000 Per
   ogni altra dichiarazione doganale o 
 
intervento ad essa inerente . . . . . . . . . . . . . . . " 2.600 Per
ogni istanza . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  "  4.000  Per  i
documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g)  dell'articolo  20  del
decreto  del  Ministro  delle  finanze  in  data  30  ottobre   1973,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre  1973,  il
valore del  contributo  e'  quello  stabilito  per  le  dichiarazioni
doganali da essi sostituite o in essi comprese. 
   Per ogni prestazione professionale non  riferita  a  dichiarazione
doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo  7,  commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 30  dicembre  1991,  n.  417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66:  5
per  cento  sull'importo   del   corrispettivo   fatturato   mediante
versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e  non
oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura. 
B) Contributo personale. 
   Contributo personale annuo L. 3.840.000. 
C) Contributo globale annuo. 
   L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun  iscritto
al fondo non puo' essere inferiore a L. 6.000.000 cosi' suddivisi: L. 
3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L.  2.160.000
per contributi di cui al punto A). 
   Nell'ipotesi  in  cui  il  valore  dei  versamenti   relativi   ai
contributi di cui al punto  A)  sia  inferiore  a  L.  2.160.000  gli
interessati  dovranno  effettuare  entro  il  30   giugno   dell'anno
successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al
raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.