Art. 19.
  1.  Al comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale, le
parole: "Sin dal compimento del primo atto al quale il  difensore  ha
diritto  di  assistere,  il pubblico ministero invia" sono sostituite
dalle seguenti:   "Solo quando deve compiere  un  atto  al  quale  il
difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia".
 
          Nota all'art. 19:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 369 del codice di
          procedura penale,  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge:
             "Art.  369  (Informazione di garanzia). - 1. Solo quando
          deve compiere un atto al quale il difensore ha  diritto  di
          assistere,  il pubblico ministero invia per posta, in piego
          chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,  alla  persona
          sottoposta   alle   indagini  e  alla  persona  offesa  una
          informazione di garanzia con  indicazione  delle  norme  di
          legge  che  si assumono violate, della data e del luogo del
          fatto e con invito a esercitare la facolta' di nominare  un
          difensore di fiducia.
             2.  Qualora  ne  ravvisi  la necessita' ovvero l'ufficio
          postale  restituisca  il  piego  per  irreperibilita'   del
          destinatario,  il  pubblico  ministero  puo'  disporre  che
          l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'art.
          151.".