Art. 10.
             (Permanenza nel fondo pensione e cessazione
                  dei requisiti di partecipazione)
   1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
   "3-bis.  Le  fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto,
anche  in  mancanza  delle  condizioni di cui ai commi precedenti, la
facolta'   di   trasferimento   dell'intera   posizione   individuale
dell'iscritto  stesso  presso  altro  fondo  pensione,  di  cui  agli
articoli  3  e  9,  non  prima di cinque anni di permanenza presso il
fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni
di  vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima
di  tre  anni.  La  commissione  di  vigilanza di cui all'articolo 16
emanera'  norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari
fondi  pensione  al  fine  di  eliminare distorsioni nell'offerta che
possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
   3-ter.  In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione
prima  del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello
stesso,  determinata  ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge
ovvero  dai figli ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto, dai
genitori.  In  mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita
al fondo pensione".