Art. 11.
     (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)

  1.  L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art.   13.   -   (Trattamento  tributario  dei  contributi  e  delle
prestazioni).  -  1.  In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' imponibile la quota
di  accantonamento  annuale  del TFR destinato a forme pensionistiche
complementari.
2.   I   contributi   versati   dal   datore  di  lavoro  alle  forme
pensionistiche  complementari,  diversi dalle quote del TFR destinate
al  medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo
I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma
1  per  un  importo  non  superiore, per ciascun dipendente, al 2 per
centro  della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione  del  TFR  e  comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La
deduzione  e'  ammessa  a  condizione  che le fonti istitutive di cui
all'articolo  3  prevedano  la destinazione alle forme pensionistiche
complementari   di   quote   del  TFR  almeno  per  un  importo  pari
all'ammontare  del  contributo  erogato.  .i;  3. All'articolo 48 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni    ed   integrazioni   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a)  i  contributi  versati  dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
enti  o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita'
a  disposizioni  di  legge,  di  contratto o di accordo o regolamento
aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
ad   enti   o  casse  aventi  esclusivamente  fine  previdenziale  in
conformita'  a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore
di  lavoro  alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo  21  aprile  1993,  n.  124, e successive modificazioni e
integrazioni;  i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai
medesimi   fini,   versati   dal   lavoratore   alle  medesime  forme
pensionistiche  complementari  per  un importo non superiore al 2 per
cento  della  retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione  del  TFR  e  comunque  a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione  che  le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato
decreto   legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche  complementari  di quote del TFR almeno per un importo
pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione con
si  applica  nel  caso  in  cui  la  fonte  istitutiva sia costituita
unicamente da accordi tra lavoratori";
    b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
47  sono  deducibili  i  contributi versati alle forme pensionistiche
complementari  previste  dal  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.
124,  e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci
o  dalle  cooperative  di  produzione  e  lavoro  per  un importo non
superiore   al   6   per   cento,   e  comunque  a  lire  5  milioni,
dell'imponibile  rilevante  ai  fini  della  contribuzione previdenza
obbligatoria".
  4.  All'articolo  10,  comma  1,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
    "e-bis)   i   contributi   versati   alle   forme  pensionistiche
complementari  previste  dal  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.
124,  e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera b), del medesimo decreto, per un
importo  non  superiore  al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
  5.  Con  legge  finanziaria possono essere annualmente adeguati gli
importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
  6.  Ai  sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e'  deducibile un importo non superiore al 3 per cento
delle  quote  di  accantonamento  annuale  del  TFR destinate a forme
pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in
una  speciale  riserva, designata con riferimento al presente decreto
legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura  in  cui  sia  utilizzata per scopi diversi dalla copertura di
perdite  dell'esercizio.  Nel  caso  di  passaggio  a  capitale della
riserva  si  applica  l'articolo  44,  comma 2, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita
la  deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma non
oltre  il  quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato.
  7.  All'articolo  47,  comma  1,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
    "h-bis)  le  prestazioni comunque erogate in forma di trattamento
periodico  ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni;".
  8.  All'articolo  48  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e  successive modificazioni ed integrazioni, dopo il
comma 7 e' inserito il seguente:
    "7-bis.  Le  prestazioni  periodiche indicate alla lettera h-bis)
del  comma  1  dell'articolo  47 costituiscono reddito per l'87,5 per
cento dell'ammontare corrisposto".
  9.  Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i  riscatti  di  cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai
soggetti  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono
comunque  soggetti  a  tassazione separata ai sensi dell'articolo 16,
comma  1,  lettera  a),  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica
il  comma  3  del  medesimo  articolo 16 e le prestazioni stesse sono
imponibili  per  il  loro  ammontare netto complessivo con l'aliquota
determinata  con  i  criteri  di  cui  al comma 1 del'articolo 17 del
medesimo  testo  unico,  e  successive modificazioni ed integrazioni,
applicando  la  riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle
quote   di  accantonamento  annuale  del  TFR  destinato  alla  forma
pensionistica  complementare  e  l'ammontare  della  riduzione stessa
applicabile  al  TFR  e'  diminuito proporzionalmente al rapporto fra
quota  destinata  alla  forma  pensionistica complementare e quota di
accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17,
e successive modificazioni ed integrazioni.
  10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i  riscatti  di  cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogato ai
soggetti  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque
soggetti  a  tassazione  separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera  c),  del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,   n.  917,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Si
applicano  il  comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17
del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
  11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi
pensione  al  momento  della  conversione in rendita del montante dei
contributi  versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di
cui  all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, e' dovuta nella misura dello 0,1 per
cento.
  12.  Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo
6,  comma  1,  lettera  b), non sono soggette all'imposta di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
  13.  Le  operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari  sono  esenti  da  ogni onere fiscale, a condizione che
avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto legislativo.
  14.  I  fondi  pensione  comunicano annualmente alla commissione di
vigilanza  di  cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad
essi  affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico
dei  datori  di lavoro, a carico dei lavoratori nonche' delle quote a
titolo  di  TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con
la  stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
  2.   Agli  effetti  del  comma  10  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo  21  aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed  integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi
a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate
alle   forme   pensionistiche   complementari  e  che  sono  comunque
consentire  le  anticipazioni  previste  dall'articolo  7  del citato
decreto legislativo.
  3.  All'articolo  42,  comma  4,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
predetta  disposizione  non  si applica in ogni caso alle prestazioni
erogate  in  forma  di  capitale  ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni".