Art. 12.
               (Regime tributario dei fondi pensione)
   1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituito  dal
   seguente:
"Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi
pensione  di  cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle  imposte  sui  redditi  nella  misura fissa di lire 10 milioni,
ridotta  a  lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla
data  di  costituzione  del fondo. Le ritenute operate sui redditi di
capitale  e  sui  redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a
titolo  d'imposta.  Sono  parimenti  a  titolo di imposta le ritenute
operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle
imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa,
delle  risorse  dei  fondi  pensione  mediante  le convenzioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b).
   2.  L'imposta  sostitutiva  deve  essere  versata  alla sezione di
tesoreria  provinciale  dello  Stato  entro  il 31 gennaio di ciascun
anno.   Si   applicano,   in   quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo  9,  comma  4,  della  legge  23  marzo  1983,  n. 77 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   3.  Ai  fondi  pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile
1993,   sia   direttamente  investito  in  beni  immobili,  l'imposta
sostitutiva  di  cui  al  comma  1  si  applica, fino a quando non si
saranno  adeguati  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo 6, nella
misura  dello  0,50  per  cento del loro valore corrente, determinato
secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato
come  media  dei  valori  risultanti dai prospetti periodici previsti
dalla legge citata.
   4.  Per  il  versamento  dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi
pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
   5.  Le  operazioni  di  costituzione,  trasformazione,  scorporo e
concentrazione  tra  fondi  pensione  sono  soggette  all'imposta  di
registro  nella  misura  fissa di lire un milione e, ove dovute, alle
imposte  ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione
per ciascuna imposta".
   2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva
prevista  dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124,  come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' eseguito,
in  due  rate  di  eguale  importo,  entro il secondo e l'ottavo mese
successivi  a  quello  di entrata in vigore della presente legge, con
una  maggiorazione  a titolo di interessi, calcolata in base al tasso
annuo  del  9  per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2
del  citato  articolo  14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il
fondo  puo'  comunque  optare  per  il  versamento in unica soluzione
dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della
prima rata.
   3.  I  versamenti d'accordo dell'imposta sui redditi delle persone
giuridiche  e  dell'imposta  locale sui redditi effettuati negli anni
1993  e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti
dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo  21  aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, fino a compensazione.
   4.  Nel  caso  di  fondi  pensione  costituiti  come patrimonio di
destinazione,  separato  e  autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo
14  del  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
dal  comma  1  del presente articolo, e' corrisposta dalla societa' o
ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.
   5.  L'imposta  del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13
del  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente
alle  modificazioni  apportate dalla presente legge, se gia' versata,
puo'  portarsi  in  compensazione  dell'imposta  sostitutiva dovuta a
norma  del  comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo
21  aprile  1993,  n.  124,  come sostituito dal comma 1 del presente
articolo.  Con  decreto  del Ministro delle finanze sono stabilite le
relative modalita'.