Art. 13.
                   (Vigilanza sui fondi pensione)
   1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituito  dal
   seguente:
Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  emana le direttive generali in
materia  di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro
del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
   2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con
lo  scopo  di  perseguire la corretta e trasparente amministrazione e
gestione  dei  fondi  per  la funzionalita' del sistema di previdenza
complementare.  La  commissione  ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.
   3.  La  commissione  e'  composta  da  un  presidente e da quattro
membri,  scelti  tra  persone  dotate  di  riconosciuta  competenza e
specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e
di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge
24  gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della
legge  23  agosto  1988,  n.  400; la deliberazione del Consiglio dei
ministri  e'  adottata  su  proposta  del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro. Il
presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni
e  possono  essere  confermati  una  sola  volta;  in  sede  di prima
applicazione  il  decreto  di  nomina  indichera'  i due membri della
commissione  il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai
componenti   della   commissione  si  applicano  le  disposizioni  di
incompatibilita',  a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto
comma,  del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  94, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai
componenti  della  commissione  competono  le  indennita'  di  carica
fissate  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro. La commissione delibera con
apposito  regolamento  in  ordine  al  proprio  funzionamento  e alla
propria  organizzazione  sulla  base  dei principali di trasparenza e
celerita'  dell'attivita',  del  contraddittorio  e  dei  criteri  di
organizzazione  e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La  commissione puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati
fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
   4.    Le    deliberazioni    della   commissione   sono   adottate
collegialmente,  salvo  casi  di  urgenza  previsti dalla legge o dal
regolamento   di   cui   al   comma  3.  Il  presidente  sovraintende
all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il
presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  sugli  atti  e  sugli  eventi di maggiore
rilievo  e  gli  trasmette  le  notizie  ed  i dati di volta in volta
richiesti.   Le   deliberazioni  concernenti  l'organizzazione  e  il
funzionamento,   quelle   concernenti  il  trattamento  giuridico  ed
economico  del  personale  e  l'ordinamento  delle  carriere, nonche'
dirette  a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei
bilanci  preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del
regolamento   di  cui  all'articolo  1,  settimo  comma,  del  citato
decreto-legge  n.  95  del 1974, convertito, con modificazioni, dalla
citata  legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del
tesoro,  ne verifica la legittimita' e le rende esecutive con proprio
decreto,  da  emanare  entro  venti  giorni  dal  ricevimento ove non
formuli,  entro  il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso
il  termine  di  venti  giorni  dal ricevimento senza che siano state
formulare  osservazioni,  le  deliberazioni  divengono  esecutive. La
Corte  dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per
assicurare  la  legalita'  e  l'efficacia  del  suo  funzionamento  e
riferisce annualmente al Parlamento.
   5.  E'  istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla
commissione.  Il  numero dei posti previsti dalla pianta organica non
puo'  eccedere  per  il  primo  triennio le 30 unita'. I requisiti di
accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento
di  cui  al  comma  3  in conformita' ai principi fissati dal decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,  con  richiesta  di rigorosi requisiti di competenza ed
esperienza   nei   settori   delle   attivita'   istituzionali  della
commissione.  L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico
ed  economico  del personale sono stabiliti dal predetto regolamento.
Tale   regolamento   detta  altresi'  norme  per  l'adeguamento  alle
modificazioni  del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento
prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore
generale  determinandone  le funzioni. Il direttore generale risponde
del  proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla
sua  nomina  e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con
la  stessa  maggioranza  la commissione attribuisce, anche in sede di
inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali".
   2.  Per  il  funzionamento della commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa
di  lire  5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli
anni  1996  e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni   per   i   medesimi   anni:   per   lire   3.500  milioni
dell'accantonamento   relativo   al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  e  per  lire  1.500  milioni dell'accantonamento
relativo  al  Ministero  della pubblica istruzione, iscritti, ai fini
del  bilancio  triennale  1995-1997,  al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
   3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato, nella
misura  massima  del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui
al  comma  2,  mediante  il  versamento  annuale  da  parte dei fondi
pensione  di  una  quota  non superiore allo 0,5 per mille dei flussi
annuali  dei  contributi  incassati.  Gli  importi e le modalita' dei
versamenti  sono  definiti,  sentita la commissione di vigilanza, con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.