Art. 14.
              (Compiti della commissione di vigilanza)
   1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituito  dal
   seguente:
"Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi
pensione  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma 6, nonche'
quelli  di  cui  all'articolo  18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i
fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n.  357,  nonche'  i  fondi  che  assicurano  ai  dipendenti pubblici
prestazioni  complementari al trattamento di base e al trattamento di
fine  rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci
di  societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad
eccezione  delle  forme istituite all'interno di enti pubblici, anche
economici,  che  esercitano  i  controlli  in  materia  di tutela del
risparmio,  in  materia  valutaria  o  in  materia assicurativa, sono
iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  4, comma 6, tenuto a cura
della commissione di cui all'articolo 16.
   2. In conformita' agli indirizzo generali del Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale,  la commissione di cui all'articolo 16
esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
     a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
     b)  approva  gli  statuti  ed  i regolamenti dei fondi pensione,
verificando   la   ricorrenza   dei  requisiti  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  4  e  delle  altre  condizioni  richieste dal presente
decreto;
     c)   svolge   l'attivita'  istruttoria  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni  di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3,
verifica  la  ricorrenza  dei  requisiti  richiesti in attuazione del
comma 3 del'articolo 4;
     d)   verifica  il  rispetto  dei  criteri  di  individuazione  e
ripartizione   del  rischio  come  individuati  ai  sensi  dei  commi
4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
     e)  definisce,  d'intesa  con  le  autorita'  di  vigilanza  dei
soggetti  abitati  a  gestire  le  risorse  dei fondi, schemi-tipo di
contratti tra i fondi e i gestori;
     f)  autorizza  preventivamente  le  convenzioni sulla base della
corrispondenza  ai criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla lettera
e) del presente comma;
     g)  indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni
per  la  tenuta  delle scritture contabili, prevedendo: il modello di
libro  giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di
incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra  operazione,  gli eventuali altri libri contabili, il prospetto
della  composizione  e  del valore del patrimonio del fondo pensione,
attraverso  la  contabilizzazione  secondo  i  criteri previsti dalla
legge  23  marzo  1983,  n. 77, evidenziando le posizioni individuali
degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
     h)  valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti
con  i  partecipanti  mediante  l'elaborazione  di  schemi, criteri e
modalita' di verifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica
agli  iscritti  circa  l'andamento  amministrativo  e finanziario del
fondo e alle modalita' di pubblicita';
     i)  esercita  il  controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale,  contabile dei fondi anche mediane ispezioni presso gli
stessi,  richiedendo  l'esibizione  dei  documenti  e  degli atti che
ritenga necessari;
     l)  riferisce  periodicamente  al  Ministro  del  lavoro e della
previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative
in materia di previdenza complementare;
     m)  programma  ed  organizza  ricerche e rilevazioni nel settore
della  previdenza  complementare anche in rapporto alla previdenza di
base;  a  tal  fine,  i  fondi  sono  tenuti  a  fornire  i dati e le
informazioni  richiesti,  per la cui acquisizione la commissione puo'
avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
     n)  pubblica  e  diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali.
   3.  Per  l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporre
che  le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa
stessa stabiliti:
     a)   le  segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e
documento richiesti;
     b)  i  verbali  delle riunioni e degli accertamenti degli organi
interni di controllo dei fondi.
   4. La commissione puo' altresi':
     a)  convocare  presso  di se' gli organi di amministrazione e di
controllo dei fondi pensione;
     b)  richiedere  la  convocazione degli organi di amministrazione
dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
   5.  Nell'esercizio  della  vigilanza, la commissione ha diritto di
ottenere  le  notizie  e  le  informazioni  richieste  alle pubbliche
amministrazioni.  I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla
commissione  nell'esercizio  delle proprie attribuzioni sono tutelati
dal   segreto   d'ufficio   anche   nei   riguardi   delle  pubbliche
amministrazioni   ad  eccezione  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  e  fatto  salvo  quanto  previsto  dal codice di
procedura  penale  sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli
esperti  addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono
incaricati  di  un  pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto
d'uffico  e  hanno  l'obbligo  di  riferire alla commissione tutte le
irregolarita'  constatate,  anche  quando  configurino fattispecie di
reato.
   6.   Accordi   di   collaborazione   possono  intervenire  tra  la
commissione,  le  autorita'  preposte  alla  vigilanza  sui  soggetti
gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorita' garante della concorrenza
e  del  mercato  al  fine di favorire lo scambio di informazioni e di
accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
   7.  Entro  il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al
Ministro   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  una  relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e
sugli  indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro
il  31  maggio  successivo  il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  trasmette  detta  relazione  al  Parlamento  con  le proprie
eventuali osservazioni".
   2.   Al   fine  di  garantire  la  continuita'  dell'attivita'  di
vigilanza,  la  commissione  di  vigilanza  gia'  istituita presso il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data
di  entrata  in  vigore della presente legge continua ad espletare le
sue  funzioni  fino all'insediamento della nuova commissione prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito  dal  comma  1  dell'articolo 13. Successivamente e per la
residua  durata dell'originario incarico, i componenti della predetta
commissione  assumono  la  qualifica  di  esperti, ai sensi e per gli
effetti  previsti  al  citato  articolo  16,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 124 del 1993.