Art. 15.
                        (Regime transitorio)
   1.  All'articolo  18,  comma  1, del decreto legislativo 21 aprile
1993,  n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
   2.  All'articolo  18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
21  aprile  1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunte, in fine le parole: "e assicurativa".
   3.  All'articolo  18,  comma  1, del decreto legislativo 21 aprile
1993,  n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articolo 16 e
17;"  sono sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera
a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;"
   4.  All'articolo  18,  comma  7, del decreto legislativo 21 aprile
1993,  n.  124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a)   nell'ultimo  periodo  le  parole:  "commi  1,  2  e  3"sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
     b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento,
a  favore  di  forme  pensionistiche  complementari  disciplinate dal
presente  decreto  legislativo,  di posizioni previdenziali in essere
alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto legislativo;
costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi
dell'articolo  2117  del  codice  civile,  si  applica  il  comma  13
dell'articolo 13".
   5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e  successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono
aggiunti i seguenti:
   "8-quater.   Ai   contributo   versati   ai  fondi  di  previdenza
complementare  che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio
di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale
periodo,  anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, il trattamento tributario previsto
dalle norme vigenti alla stessa data.
   8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia
assicurate  dalle  forme  pensionistiche  di  cui  al  comma  1,  che
garantiscono  prestazioni  definite  ad  integrazione del trattamento
pensionistico  obbligatorio,  e'  subordinato  alla  liquidazione del
predetto trattamento".
   6.  Per  i  fondi  pensione  che  abbiano  presentato  istanza  al
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale per l'applicazione
del  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo 18, comma 8-bis, del
decreto   legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  all'imposta  sostitutiva  di cui ai
commi  1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124
del  1993,  come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si
applica,  a  decorrere  dal  1995  e  fino  al  termine  del  periodo
transitorio,  una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata
sul   patrimonio  netto  contabile  risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato dal fondo.
   7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanza
e  del  lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni
anno  a  decorrere  dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare
dei  contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di
entrata  in  vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il
Ministro  delle  finanze,  con  proprio  decreto,  di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, puo' modificare,
sulla  base  dei  dati  risultanti  nel  prospetto e per ciascuno del
fondi,  la  misura  dell'addizionale  prevista  al  fine di eliminare
eventuali  perdite  di gettito derivanti dall'applicazione del regime
tributario  transitorio  di  cui all'articolo 18, comma 8-quater, del
citato  decreto  legislativo  n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5
del  presente  articolo.  L'integrazione dell'addizionale all'imposta
sostitutiva  dovra'  essere versata entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del decreto del Ministro delle finanze di cui al
precedente periodo, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2,
dello  stesso  decreto  legislativo  n. 124 del 1993, come sostituito
dall'articolo 12 della presente legge.
   8.  I  contributi  versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a
fondi  costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124,  e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi
collettivi  antecedenti  la  data di entrata in vigore della presente
legge,  mantengono  limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il
trattamento  fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124
del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo
degli  accordi  stessi  e  comunque per un periodo massimo di quattro
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.