Art. 16.
                             (Sanzioni)
   1.  Dopo  l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e' inserito il
seguente:
   "Art.  18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque
esercita l'attivita' di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e' punito con la
reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  e con la multa da lire dieci
milioni  a  lire  cinquanta  milioni.  E' sempre ordinata la confisca
delle  cose  che  sono servite o sono state destinate a commettere il
reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono
a persona estranea al reato.
   2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, i componenti
degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5,
comma  1,  e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione
di  cui  all'articolo  16  segnalazioni,  dati o documenti falsi sono
puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
   3.  Il  rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti
di cui all'articolo 2621 del codice civile.
   4.  I  componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i
responsabili  del  fondo  che nel termine prescritto non ottemperano,
anche  in parte, alle richieste delle commissione di cui all'articolo
17,  sono  puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
   5.   I   soggetti  di  cui  al  comma  4  che  non  effettuano  le
comunicazioni  relative alla sopravvenuta variazione della condizione
di  onorabilita'  di  cui  all'articolo  4,  comma 3, lettera c), nel
termine  di  quindici  giorni  dal  momento  in  cui  sono  venuti  a
conoscenza  degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni".