Art. 2. 
                          (Armonizzazione) 
   1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e' istituita presso l'INPDAP  la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai  dipendenti  dello
Stato, nonche' alle altre categorie di personale i cui trattamenti di
pensione sono a carico del bilancio dello Stato di  cui  all'articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 
   2. Le Amministrazioni statali sono tenute  al  versamento  di  una
contribuzione, rapportata alla base imponibile,  per  un'aliquota  di
finanziamento,  al  netto  degli  incrementi  contributivi   di   cui
all'articolo  3,  comma  24,  complessivamente  pari   a   32   punti
percentuali, di cui 8,20  punti  a  carico  del  dipendente.  Trovano
applicazione  le  disposizioni  di   cui   all'articolo   3-ter   del
decreto-legge   19   settembre   1992,   n.   384,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie
di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio
dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui  ai  commi
22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai  fini
della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarieta'  di
cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde
dall'ammontare     della     retribuzione     imponibile     inerente
all'assicurazione di cui al comma 1. 
   3. Le Amministrazioni centrali  e  periferiche,  in  attesa  della
definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti  di
cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in  regime  convenzionale
le attivita' connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza
dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente  demandate  alle
Direzioni  provinciali  del  Tesoro  le  competenze  attinenti   alle
funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai
trattamenti pensionistici dei dipendenti statali gia'  attribuite  in
applicazione  del  testo  unico  delle  norme  sul   trattamento   di
quiescenza dei dipendenti civili e militari  dello  Stato,  approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.
1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19  aprile  1986,
n. 138. Restano altresi' attribuite  alle  predette  Amministrazioni,
ove previsto dalla vigente normativa, le competenze  in  ordine  alla
corresponsione  dei  trattamenti   provvisori   di   pensione,   alla
liquidazione  delle  indennita'  in  luogo  di  pensione  e  per   la
costituzione  delle  posizioni  assicurative  presso  altre  gestioni
pensionistiche. Al fine di garantire  il  pagamento  dei  trattamenti
pensionistici e' stabilito un apporto  dello  Stato  a  favore  della
gestione di cui al comma 1, valutato  in  lire  14.550  miliardi  per
l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997. 
   4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3,
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996  ed
in lire 41.955 miliardi per  l'anno  1997,  e'  cosi'  ripartito:  a)
quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi
per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente
ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire  19.150  miliardi
per l'anno 1997 per  contribuzione  a  carico  delle  Amministrazioni
statali di cui al comma 2; b)  quanto  a  lire  14.550  miliardi  per
l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale  apporto
a carico dello Stato in favore della gestione di cui al  comma  1.  A
tale  onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno 1995 e  corrispondenti  capitoli  per
gli anni successivi. 
   5. Per i lavoratori assunti dal 1  gennaio  1996  alle  dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di  fine  servizio,
comunque  denominati,  sono  regolati  in  base  a  quanto   previsto
dall'articolo 2120 del codice civile in  materia  di  trattamento  di
fine rapporto. 
   6. La contrattazione  collettiva  nazionale  in  conformita'  alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n.  29,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   definisce,
nell'ambito dei singoli comparti,  entro  il  30  novembre  1995,  le
modalita'  di  attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  5,   con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva  e
contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile  1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante  le
forme pensionistiche complementari. Con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e  con  il  Ministro
del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  entro  trenta  giorni  si
provvede a dettare norme di esecuzione di quanto  definito  ai  sensi
del primo periodo del presente comma. 
   7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli
comparti, definisce, altresi', ai sensi del comma 6, le modalita' per
l'applicazione, nei confronti dei lavoratori gia' occupati alla  data
del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di  trattamento  di
fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo
del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione. 
   8.  Il   trattamento   di   fine   rapporto,   come   disciplinato
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto
dalle amministrazioni  ovvero  dagli  enti  che  gia'  provvedono  al
pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui  al  comma  5.  Non
trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di  garanzia  per  il
trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata
legge n. 297 del 1982. 
   9. Con  effetto  dal  1  gennaio  1996,  per  i  dipendenti  delle
Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo   1   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche'  per  le
altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di
previdenza, si applica,  ai  fini  della  determinazione  della  base
contributiva e pensionabile, l'articolo  12  della  legge  30  aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono  definiti  i  criteri  per  l'inclusione
nelle predette basi delle indennita' e  assegni  comunque  denominati
corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero. 
   10. Nei casi di applicazione dei commi  1  e  2  dell'articolo  15
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia  di  assoggettamento
alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro  della  quota
di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di  cui  al
comma  9  opera  per  la  parte  eccedente  l'incremento  della  base
pensionabile previsto dagli articoli 15,  16  e  22  della  legge  29
aprile 1976,  n.  177,  rispettivamente,  per  il  personale  civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo  15,  comma
2, della citata legge n. 724 del 1994. 
   11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi  9
e 10 concorre  alla  determinazione  delle  sole  quote  di  pensione
previste  dall'articolo  13,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 
   12. Con effetto  dal  1  gennaio  1996,  per  i  dipendenti  delle
Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo   1   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche'  per  le
altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di
previdenza, cessati dal servizio per  infermita'  non  dipendenti  da
causa  di  servizio  per  le  quali  gli   interessati   si   trovino
nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di  svolgere  qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione  e'  calcolata  in  misura  pari  a
quella che sarebbe spettata all'atto del  compimento  dei  limiti  di
eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso  non  potra'
essere computata un'anzianita'  utile  ai  fini  del  trattamento  di
pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento  stesso  non
potra' superare l'80 per cento della base  pensionabile,  ne'  quello
spettante nel caso  che  l'inabilita'  sia  dipendente  da  causa  di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al  presente  comma  e'  richiesto  il  possesso  dei  requisiti   di
contribuzione  previsti  per  il  conseguimento  della  pensione   di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.  222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica  e  del
lavoro e della previdenza sociale saranno  determinate  le  modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma,  in  linea  con  i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n.  222,  come  modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di  inabilita'  operano  le   competenze   previste   dalle   vigenti
disposizioni  in  materia  di  inabilita'  dipendente  da  causa   di
servizio. 
   13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al  comma
3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  spettanti
per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento  dei  limiti
di eta' previsti dall'ordinamento di  appartenenza,  per  infermita',
per morte e alle pensioni di reversibilita' si applica la  disciplina
prevista  per  il  trattamento  minimo  delle   pensioni   a   carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti. 
   14. All'articolo 6, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre  volte"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte". 
   15. All'articolo  12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e
successive modificazioni e integrazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
   "Sono altresi' esclusi dalla retribuzione  imponibile  di  cui  al
presente articolo: 
   a) le  spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro  per  le  colonie
climatiche in favore dei figli dei dipendenti; 
   b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro  ai  figli  dei
dipendenti che  abbiano  superato  con  profitto  l'anno  scolastico,
compresi i figli  maggiorenni  qualora  frequentino  l'universita'  e
siano in regola con gli esami dell'anno accademico; 
   c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di
asili nido aziendali; 
   d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di
circoli aziendali con finalita'  sportive,  ricreative  e  culturali,
nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali; 
   e) la differenza fra il  prezzo  di  mercato  e  quello  agevolato
praticato  per  l'assegnazione  ai  dipendenti,  secondo  le  vigenti
disposizioni, di azioni della societa' datrice di  lavoro  ovvero  di
societa' controllanti o controllate; 
   f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda  e  ceduti
ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il  50  per  cento
del prezzo praticato al grossista". 
   16. L'indennita' di servizio all'estero corrisposta  al  personale
dell'Istituto nazionale per il  commercio  estero  e'  esclusa  dalla
contribuzione  di  previdenza  ed   assistenza   sociale   ai   sensi
dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  per  la  parte  eccedente  la  misura
dell'indennita' integrativa speciale. 
   17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed  e)  dell'ultimo
comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto
dal comma 15, nonche' quella di cui al comma 16, si  applicano  anche
ai periodi precedenti la data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. Restano comunque validi  e  conservano  la  loro  efficacia  i
versamenti  gia'  effettuati  e  le  prestazioni   previdenziali   ed
assistenziali erogate. 
   18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di  entrata
in vigore della presente legge rientra nella retribuzione  imponibile
ai sensi dell'articolo 12 della legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  il  50  per  cento  della
differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e
prestiti concessi dal datore del lavoro ai  dipendenti  ed  il  tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo,  applicato  ai  dipendenti
stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita'  contributiva,  che  si
iscrivono a far data  dal  1  gennaio  1996  a  forme  pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano  l'opzione  per  il  sistema
contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito  un
massimale annuo della base contributiva e pensionabile  di  lire  132
milioni, con effetto  sui  periodi  contributivi  e  sulle  quote  di
pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero  successivi
alla data di esercizio  dell'opzione.  Detta  misura  e'  annualmente
rivalutata sulla base  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato  dall'ISTAT.  Il
Governo della Repubblica e' delegato  ad  emanare,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
eccedente  l'importo  del  tetto  in   vigore,   ove   destinata   al
finanziamento dei Fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21
aprile 1993, n. 124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia'  previsti  nel
predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni. 
   19. L'applicazione delle disposizioni in materia  di  aliquote  di
rendimento previste dal comma  1  dell'articolo  17  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a
quello che sarebbe spettato in base all'applicazione  delle  aliquote
di rendimento previste dalla normativa vigente. 
   20. Per  i  dipendenti  delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,
iscritti  alle  forme  di  previdenza  esclusive   dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie  di  dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza,  che  anteriormente  alla
data  del  1  gennaio  1995  avevano  esercitato   la   facolta'   di
trattenimento in servizio, prevista  da  specifiche  disposizioni  di
legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995,
il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita',  continuano
a trovare applicazione le  disposizioni  sull'indennita'  integrativa
speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
   21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici  iscritte  alle
forme  esclusive   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  al  compimento   del
sessantesimo  anno  di  eta',  possono  conseguire   il   trattamento
pensionistico secondo le regole previste dai singoli  ordinamenti  di
appartenenza  per  il  pensionamento  di  vecchiaia  ovvero  per   il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'. 
   22. Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
sentite le  organizzazioni  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, uno o piu' decreti legislativi  intesi  all'armonizzazione
dei  regimi  pensionistici  sostitutivi  dell'assicurazione  generale
obbligatoria  operanti  presso  l'INPS,  l'INPDAP  nonchedei   regimi
pensionistici operanti  presso  l'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con
riferimento alle forme pensionistiche a  carico  del  bilancio  dello
Stato per le categorie di personale non statale di cui  al  comma  2,
terzo periodo, con  l'osservanza  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
     a) determinazione delle basi  contributive  e  pensionabili  con
riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,    con    contestuale
ridefinizione delle aliquote contributive  tenendo  conto,  anche  in
attuazione di quanto previsto nella lettera  b),  delle  esigenze  di
equilibrio delle  gestioni  previdenziali,  di  commisurazione  delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti  e  alla
salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto  con  quelle
assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1; 
     b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo  i
principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1; 
     c) revisione dei requisiti di accesso alle  prestazioni  secondo
criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi
da 19 a 23 dell'articolo 1; 
     d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento
alle discipline  vigenti  nell'assicurazione  generale  obbligatoria,
salvaguardando  le  normative  speciali  motivate  da   effettive   e
rilevanti  peculiarita'  professionali  e  lavorative  presenti   nei
settori interessati. 
   23. Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
norme intese a: 
     a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2  e
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  503,  requisiti  di
accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del  principio  di
flessibilita' come affermato dalla presente  legge,  secondo  criteri
coerenti e funzionali alle obiettive  peculiarita'  ed  esigenze  dei
rispettivi  settori  di  attivita'  dei  lavoratori   medesimi,   con
applicazione della disciplina in materia di computo  dei  trattamenti
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da  determinare
effetti compatibili con le specificita' dei settori delle attivita'; 
     b) armonizzare ai principi ispiratori  della  presente  legge  i
trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2,  commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  tenendo  conto,  a  tal   fine,   in
particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti  di  impiego,
dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a  riposo,
con riferimento al criterio della residua speranza di vita  anche  in
funzione  di  valorizzazione  della  conseguente  determinazione  dei
trattamenti  medesimi.  Fino  all'emanazione  delle  norme   delegate
l'accesso alle prestazioni per anzianita'  e  vecchiaia  previste  da
siffatti trattamenti eregolato secondo quando previsto  dall'articolo
18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo  21  aprile  1993,  n.
124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge. 
   24.   Il   Governo,   avuto   riguardo   alle   specificita'   che
caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attivita'
lavorative, subordinate e autonome, e'  delegato  ad  emanare,  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
norme intese a rendere compatibili con tali  specificita'  i  criteri
generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra
misura  degli   importi   contributivi   e   importi   pensionistici.
Nell'esercizio della  delega  il  Governo  si  atterra'  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
     a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui  al
comma 2 dell'articolo 7  della  legge  2  agosto  1990,  n.  233,  in
funzione dell'effettiva  capacita'  contributiva  e  del  complessivo
aumento delle entrate; 
     b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine  di
tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate; 
     c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno  gestionale,
delle aliquote contributive a carico  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori autonomi ed a carico dei  lavoratori  dipendenti  ai  fini
dell'equiparazione con la contribuzione dei  lavoratori  degli  altri
settori produttivi; per le aziende con processi  produttivi  di  tipo
industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito  con  carattere  di
priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita'; 
     f) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei  datori  di
lavoro, in  coerenza  con  quella  prevista  per  gli  altri  settori
produttivi, nella considerazione della specificita' delle  aziende  a
piu'  alta  densita'  occupazionale  site  nelle  zone  di  cui  agli
obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988; 
     e) previsione  di  appositi  coefficienti  di  rendimento  e  di
riparametrazione ai fini del calcolo del  trattamento  pensionistico,
che per i lavoratori dipendenti siano idonei a  garantire  rendimenti
pari  a  quelli  dei  lavoratori  subordinati  degli  altri   settori
produttivi; 
     f) considerazione della continuazione dell'attivita'  lavorativa
dopo il pensionamento ai fini della  determinazione  del  trattamento
medesimo; 
     g) corrispondentemente alla  generalizzazione  della  disciplina
dei trattamenti di disoccupazione,  armonizzazione  della  disciplina
dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di  disoccupazione
in   relazione   all'attivita'   lavorativa   prestata,    ai    fini
dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione  di
anzianita'; 
     h) revisione, ai fini della determinazione del diritto  e  della
misura della pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
del numero dei contributi giornalieri  utili  per  la  determinazione
della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno  di  contribuzione,
in ragione della peculiarita' dell'attivita' del settore. 
   25. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro  sei
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  norme
volte ad assicurare, a  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  la  tutela
previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita'  autonoma
di libera  professione,  senza  vincolo  di  subordinazione,  il  cui
esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi  o  elenchi,
in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: 
     a)  previsione,  avuto  riguardo  all'entita'   numerica   degli
interessati, della  costituzione  di  forme  autonome  di  previdenza
obbligatoria,  con  riferimento  al  modello  delineato  dal  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
     b) definizione del regime previdenziale  in  analogia  a  quelli
degli enti per i liberi professionisti di  cui  al  predetto  decreto
legislativo,  sentito  l'Ordine  o  l'Albo,  con  determinazione  del
sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema  contributivo
ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti  enti,  in  forme
obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie similari; 
     c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a
garantire l'equilibrio gestionale, anche con  la  partecipazione  dei
soggetti che si avvalgono delle predette attivita'; 
     d) assicurazione dei soggetti appartenenti  a  categorie  per  i
quali non sia possibile procedere ai  sensi  della  lettera  a)  alla
gestione di cui ai commi 26 e seguenti. 
   26. A decorrere dal 1 gennaio  1996,  sono  tenuti  all'iscrizione
presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS,  e  finalizzata
all'estensione   dell'assicurazione   generale    obbligatoria    per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  i   soggetti   che
esercitano  per  professione  abituale,  ancorche'   non   esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche'  i  titolari  di  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2,  lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli  incaricati  alla
vendita a domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo  i  soggetti  assegnatari  di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. 
   27.  I  soggetti  tenuti  all'iscrizione  prevista  dal  comma  26
comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla  data  di
inizio  dell'attivita'  lavorativa,  se  posteriore,   la   tipologia
dell'attivita' medesima, i  propri  dati  anagrafici,  il  numero  di
codice fiscale e il proprio domicilio. 
   28. I soggetti indicati  nel  primo  comma  dell'articolo  23  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto  forma  di
partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo  di  cui
al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini  stabiliti
nel quarto comma dell'articolo 9 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una coppia del  modello  770-D,
con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di  lavoro
autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a  f),  e  nel  comma  3
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni. 
   29. Il contributo alla Gestione separata di cui  al  comma  26  e'
dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato  sul
reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri  stabiliti
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta
dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di  tutti  i  contributi
mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento
i soggetti che abbiano  corrisposto  un  contributo  di  importo  non
inferiore a  quello  calcolato  sul  minimale  di  reddito  stabilito
dall'articolo 1, comma 3, della  legge  2  agosto  1990,  n.  233.  e
successive modificazioni ed integrazioni. In  caso  di  contribuzione
annua  inferiore  a  detto  importo,  i  mesi  di  assicurazione   da
accreditare  sono  ridotti  in  proporzione  alla  somma  versata.  I
contributi  come  sopra  determinati  sono  attribuiti  temporalmente
dall'inizio dell'anno  solare  fino  a  concorrenza  di  dodici  mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma
32. 
   30. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e  del  tesoro,  da
emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti  le  modalita'  ed  i
termini per il versamento  del  contributo  stesso,  prevedendo,  ove
coerente con la natura  dell'attivita'  soggetta  al  contributo,  il
riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico  dell'iscritto
e di due terzi a carico del committente dell'attivita'  espletata  ai
sensi del comma  26.  Se  l'ammontare  dell'acconto  versato  risulta
superiore a quello del contributo dovuto per l'anno  di  riferimento,
l'eccedenza e' computata in  diminuzione  dei  versamenti,  anche  di
acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma
restando la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso  entro
il medesimo termine previsto per  il  pagamento  del  saldo  relativo
all'anno cui  il  credito  si  riferisce.  Per  i  soggetti  che  non
provvedono entro i termini  stabiliti  al  pagamento  dei  contributi
ovvero  vi  provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  si
applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per  la
gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali. 
   31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26
e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia  di
requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti
dalla presente legge per i lavoratori iscritti  per  la  prima  volta
alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995. 
   32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del  tesoro,  l'assetto  organizzativo  e
funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi
26 e seguenti e' definito, per quanto non diversamente  disposto  dai
medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n.  88,  al  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2  agosto  1990,  n.
233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo  criteri  di
adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase
di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994,
le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo  11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   33. Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
norme volte ad armonizzare la disciplina della  gestione  "Mutualita'
pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5  marzo  1963,  n.
389, con le disposizioni recate dalla presente legge  avuto  riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione  sulla  base
dei seguenti principi: 
     a) conferma della volontarieta' dell'accesso; 
     b) applicazione del sistema contributivo; 
     c) adeguamento della normativa a quella prevista  ai  sensi  dei
commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo  della  gestione
con   partecipazione   dei   soggetti    iscritti    all'organo    di
amministrazione.