Art. 3. 
   (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale) 
1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo 
il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Al fine di  consentire  un
immediato riscontro  dell'incidenza  delle  risultanza  finali  della
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno  alle  gestioni
previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto  a  compilare  uno  stato
patrimoniale ed un conto economico generale al netto  della  Gestione
degli  interventi  assistenziali  e   di   sostegno   alle   gestioni
previdenziali di cui all'articolo 37". 
   2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma
3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.  88,  e'  determinato  in
lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi
della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3  dell'articolo
37 della citata legge n. 88 del 1989,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31  dicembre
1999,  il  Governo  procede  alla  ridefinizione  della  ripartizione
dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente
comma  in  riferimento  alle  effettive  esigenze  di   apporto   del
contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo  i
seguenti criteri in concorso tra loro: 
     a) rapporto tra lavoratori attivi e  pensionati  inferiore  alla
media; 
     b) risultanza gestionali negative; 
     c) rapporto tra contribuzione e prestazioni  con  l'applicazione
di aliquote contributive non inferiori  alla  media,  ponderata  agli
iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati. 
   3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno  o  piu'
decreti, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, recanti norme volte a  riordinare  il  sistema  delle
prestazioni  previdenziali  ed   assistenziali   di   invalidita'   e
inabilita'. Tali norme dovranno  ispirarsi  ai  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
     a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e  dei  relativi
criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona
handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
     b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di  revisione
delle  prestazioni,  fermo  comunque   rimanendo   per   il   settore
dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del  sordomutismo  il
principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e
quella della concessione dei benefici  economici,  come  disciplinato
dal decreto del Presidente della Repubblica  21  settembre  1994,  n.
698; 
     c) graduazione degli interventi in  rapporto  alla  specificita'
delle differenti tutele con riferimento anche alla  disciplina  delle
incompatibilita'   e   cumulabilita'   delle   diverse    prestazioni
assistenziali e previdenziali; 
     d) potenziamento dell'azione di verifica e  di  controllo  sulle
diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante
forme di raccordo tra le diverse competenze delle  amministrazioni  e
degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la  Presidenza
del   Consiglio   dei   ministri,   di   una   apposita   commissione
tecnico-amministrativa con funzioni  di  coordinamento.  Decorsi  due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi  di  cui
al presente comma, il Governo procede ad una verifica  dei  risultati
conseguiti con l'attuazione delle norme delegate  anche  al  fine  di
valutare l'opportunita' di pervenire alla individuazione di una unica
istituzione  competente  per  l'accertamento  delle   condizioni   di
invalidita' civile, di lavoro o di servizio. 
   4. Ai fini di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  30  dicembre
1987, n. 536 convertito, con modificazioni, dalla legge  29  febbraio
1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci  automatizzati
dei   dati,   l'Autorita'   per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione  detta  le  norme  tecniche  ed  i  criteri  per   la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione
di  sistemi  informativi   automatizzati,   nonche'   per   la   loro
integrazione o connessione  o,  eventualmente,  per  altre  forme  di
raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza  dei
dati. 
   5. Gli elenchi dei  beneficiari  di  prestazioni  previdenziali  o
assistenziali, il cui importo e' condizionato al reddito del soggetto
o del nucleo famigliare cui il soggetto appartiene,  sono  comunicati
quadrimestralmente,   da    parte    degli    organismi    erogatori,
all'Amministrazione  finanziaria  che  provvedera'  a  verifica   dei
redditi stessi. 
   6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale
e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani,  residenti  in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si  trovino  nelle  condizioni
reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per
il 1996, a  lire  6.240.000,  denominato  "assegno  sociale".  Se  il
soggetto possiede redditi propri l'assegno e'  attribuito  in  misura
ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se  non  coniugato,
ovvero fino  al  doppio  del  predetto  importo,  se  coniugato,  ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale  assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi  del
reddito  oltre  il  limite  massimo  danno  luogo  alla   sospensione
dell'assegno sociale. Il reddito  e'  costituito  dall'ammontare  dei
redditi coniugali,  conseguibili  nell'anno  solare  di  riferimento.
L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il
mese di luglio dell'anno successivo, sulla base  della  dichiarazione
dei redditi effettivamente percepiti.  Alla  formazione  del  reddito
concorrono  i  redditi,   al   netto   dell'imposizione   fiscale   e
contributiva, di qualsiasi natura,  ivi  compresi  quelli  esenti  da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti  a
norma del codice civile, Non si computano nel reddito  i  trattamenti
di  fine  rapporto  comunque   denominati,   le   anticipazioni   sui
trattamenti stessi, le competenze  arretrate  soggette  a  tassazione
separata, nonche' il proprio assegno  e  il  reddito  della  casa  di
abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo
ai sensi dell'articolo 1, comma 6,  a  carico  di  gestioni  ed  enti
previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme  pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. 
   7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita'
e i termini di  presentazione  delle  domande  per  il  conseguimento
dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e  reddituali,
la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per
cento nel caso in cui l'interessato  sia  ricoverato  in  istituti  o
comunita' con retta  a  carico  di  enti  pubblici.  Per  quanto  non
diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6  si  applicano
all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive  modificazioni  e
integrazioni. 
   8. I provvedimenti  adottati  d'ufficio  dall'INPS  di  variazione
della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con
il conseguente trasferimento  nel  settore  economico  corrispondente
alla effettiva attivita' svolta producono effetti dal periodo di paga
in corso alla data di notifica del provvedimento di  variazione,  con
esclusione  dei  casi  in  cui  l'inquadramento  iniziale  sia  stato
determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.  In  caso
di variazione disposta  a  seguito  di  richiesta  dell'azienda,  gli
effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla
data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento  adottate
con  provvedimenti  aventi  efficacia  generale  riguardanti   intere
categorie di datori di lavoro producono  effetti,  nel  rispetto  del
principio della non retroattivita', dalla data fissata dall'INPS.  Le
disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma  si
applicano anche ai rapporti per i quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, pendano controversie  non  definite  con
sentenza passata in giudicato. 
   9.  Le  contribuzioni  di  previdenza  e  di  assistenza   sociale
obbligatoria si prescrivono e  non  possono  essere  versate  con  il
decorso dei termini di seguito indicati: 
     a) dieci anni per  le  contribuzioni  di  pertinenza  del  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni  pensionistiche
obbligatorie,  compreso  il  contributo  di   solidarieta'   previsto
dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge  29  marzo  1991,  n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge  1  giugno  1991,  n.
166,  ed  esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996
tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi  di  denuncia  del
lavoratore o dei suoi superstiti; 
     b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza  e
di assistenza sociale obbligatoria. 
   10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche
alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data  di  entrata
in vigore della presente legge, fatta eccezione per i  casi  di  atti
interruttivi gia' compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della
normativa  preesistente.  Agli  effetti  del  computo   dei   termini
prescrizionali  non  si  tiene  conto  della   sospensione   prevista
dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12  settembre  1983,  n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti  e  le  procedure  in
corso. 
   11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e del tesoro, su proposta  del  competente  comitato
amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei  contributi  di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.  233,  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  sono  variate,  per  ciascuna  delle
gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9  marzo  1989,  n.
88,  in  relazione  all'andamento  e  al  fabbisogno  gestionale,  in
coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio  tecnico  approvato
dal competente comitato con periodicita' almeno triennale.  Nei  casi
di deliberazione del  consiglio  di  amministrazione  dell'INPS,  per
l'utilizzazione  degli   avanzi   delle   predette   gestioni,   alla
determinazione della misura  degli  interessi  da  corrispondersi  si
provvede con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso
medio del rendimento annuale dei titoli di Stato. 
   12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati  dal  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti  previdenziali
privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio  di  bilancio  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del  predetto
decreto legislativo, la stabilita' delle rispettive  gestioni  e'  da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a  15  anni.  In  esito
alle risultanza e in attuazione di quanto disposto  dall'articolo  2,
comma 2, del predetto decreto,  sono  adottati  dagli  enti  medesimi
provvedimenti  di  variazione   delle   aliquote   contributive,   di
riparametrazione dei coefficienti  di  rendimento  o  di  ogni  altro
criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto
del principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate
rispetto   alla   introduzione   delle   modifiche   derivanti    dai
provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti
enti, il periodo di riferimento  per  la  determinazione  della  base
pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo  i  criteri  fissati
all'articolo 1, comma 17,  per  gli  enti  che  gestiscono  forme  di
previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma  18,  per  gli
altri enti. Ai  fini  dell'accesso  ai  pensionamenti  anticipati  di
anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui  all'articolo
1, commi 25 e 26, per gli enti che  gestiscono  forme  di  previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri  enti.
Gli enti possono  optare  per  l'adozione  del  sistema  contributivo
definito ai sensi della presente legge. 
   13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta
rapporti di lavoro pregressi  o  in  atto  alla  anzidetta  data  con
cittadini  extracomunitari,  possono  regolarizzare,   nello   stesso
termine,  la  loro  posizione  debitoria  nei  confronti  degli  enti
previdenziali  ed  assistenziali,  attraverso   il   versamento   dei
contributi  dovuti   maggiorati   del   5   per   cento   annuo.   La
regolarizzazione estingue i  reati  previsti  da  leggi  speciali  in
materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni  per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere  accessorio,  connessi
con le  violazioni  delle  norme  sul  collocamento  nonche'  con  la
denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi
compresi  quelli  di  cui  all'articolo  51  del  testo  unico  delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul lavoro e le malattie professionali,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124.  I  lavoratori
extracomunitari che abbiano cessato l'attivita' lavorativa in  Italia
e lascino il territorio nazionale hanno facolta' di  richiedere,  nei
casi  in  cui  la   materia   non   sia   regolata   da   convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino  versati
in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del
5  per  cento  annuo.  Le  questure  forniscono   all'INPS,   tramite
collegamenti telematici,  le  informazioni  anagrafiche  relative  ai
lavoratori extracomunitari  ai  quali  e'  concesso  il  permesso  di
soggiorno;  l'INPS,   sulla   base   delle   informazioni   ricevute,
costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori  extracomunitari",
da condividere con  tutte  le  altre  Amministrazioni  pubbliche;  lo
scambio  delle  informazioni  avverra'   sulla   base   di   apposita
convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni  interessate,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
   14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969,  n.
153 e' sostituito dal seguente: 
     "Ai fini dell'integrazione ai  suddetti  trattamenti  minimi  si
tiene conto dell'eventuale trattamento  pensionistico  corrisposto  a
carico di  organismi  assicuratori  di  Paesi  legati  all'Italia  da
accordi  o  convenzioni  internazionali  di  sicurezza   sociale;   a
decorrere dal 1 gennaio 1996  detta  integrazione  viene  annualmente
ricalcolata in funzione delle  variazioni  di  importo  dei  predetti
trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di  ciascun
anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico  delle  pensioni
abbiano comportato il pagamento di  somme  eccedenti  il  dovuto,  il
relativo recupero sara' effettuato  in  conformita'  all'articolo  11
della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le  integrazioni  al  trattamento
minimo  che,  al  1  gennaio  1996,  risultino  eccedenti   l'importo
effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al  comma
precedente, restano confermate nella misura erogata  al  31  dicembre
1995 fino a quando il relativo  importo  non  venga  assorbito  dalle
perequazioni della pensione base. Le modalita' di accertamento  delle
variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso  di  cambio
da utilizzare per la conversione in lire  italiane  di  tali  importi
saranno stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari  esteri  e
del tesoro". 
   15. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui  diritto
sia  o  sia  stato  acquisito  in  virtu'  del  cumulo  dei   periodi
assicurativi  e  contributivi  previsto  da  accordi  o   convenzioni
internazionali in materia  di  sicurezza  sociale,  non  puo'  essere
inferiore, per ogni anno di contribuzione,  ad  un  quarantesimo  del
trattamento minimo vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa,
se successiva a tale epoca. Il suddetto importo,  per  le  anzianita'
contributive inferiori all'anno, non puo'  essere  inferiore  a  lire
6.000 mensili. 
   16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e  15  e'  al  netto
delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della  legge
15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e
degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988,  n.  544,  nonche'
delle somme dovute per prestazioni famigliari. 
   17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  16,  comma  6,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine  previsto  per  l'adozione
del provvedimento sulle domande presentate presso enti  previdenziali
di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale  di
sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma  2,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della  domanda  completa
dei dati e documenti richiesti da parte del competente  ente  gestore
della forma di previdenza obbligatoria. 
   18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed  efficienza
dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione  degli
obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma
1, e per approntare mezzi idonei a perseguire  l'inadempimento  degli
obblighi di contribuzione  previdenziale  inerenti  alle  prestazioni
lavorative, sara' previsto, con successivo  provvedimento  di  legge,
l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al
medesimo fine potra' essere prevista, con decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il  Ministro  delle
finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia  di  finanza
per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale
ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti  nello  stato
di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2  -  Guardia  di
finanza - per l'anno 1995 e successivi  e  dei  contingenti  previsti
dagli organici. 
   19. Alla gestione speciale e ai regimi  aziendali  integrativi  di
cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, gia'  rientranti
nel campo di applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori  e
pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si  applicano
le disposizioni di cui alla presente legge in materia  di  previdenza
obbligatoria  riferite  ai   lavoratori   dipendenti   e   pensionati
dell'assicurazione   generale   obbligatoria,   con   riflessi    sul
trattamento complessivo di cui  all'articolo  4  del  citato  decreto
legislativo n.  357  del  1990,  salvo  che  non  venga  diversamente
disposto in sede di contrattazione collettiva. 
   20.  Gli  accertamenti  ispettivi  in  materia   previdenziale   e
assicurativa esperiti nei confronti  dei  datori  di  lavoro  debbono
risultare da appositi  verbali,  da  notificare  anche  nei  casi  di
constatata regolarita'. 
   21. Nel rispetto dei principi  che  presiedono  alla  legislazione
previdenziale, con particolare riferimento  al  regime  pensionistico
obbligatorio  introdotto  dalla  presente  legge,  il  Governo  della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro venti  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  norme  con  cui,  anche  per
quanto attiene alle  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni
relative  alla   contribuzione   e   di   erogazione,   all'attivita'
amministrativa e finanziaria degli enti preposti  alle  assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti,  si
stabiliscano, in funzione di  una  piu'  precisa  determinazione  dei
campi di applicazione  delle  diverse  competenze,  di  una  maggiore
speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con
riferimento alle correlazioni  esistenti  tra  le  diverse  gestioni,
modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove  occorra,  soppressioni  di
norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole  in  un  solo
provvedimento legislativo. 
   22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente  legge
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica,
almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio  della
delega. Le Commissioni parlamentari  competenti  per  la  materia  si
esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per  lo  schema
di  cui  al  comma  21  i  predetti  termini  sono,  rispettivamente,
stabiliti  in  90   e   40   giorni.   I   termini   medesimi   sono,
rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui  al
comma  27  del  presente  articolo,  nonche'  per   quello   di   cui
all'articolo 2, comma 18.  Disposizioni  correttive  nell'ambito  dei
decreti  legislativi  potranno  essere  emanate,  nel  rispetto   dei
predetti termini e modalita', con uno  o  piu'  decreti  legislativi,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
medesimi. 
   23. Con effetto dal 1 gennaio  1996,  l'aliquota  contributiva  di
finanziamento  dovuta  a  favore  del   Fondo   pensioni   lavoratori
dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle
aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni  temporanee
a carico della gestione di cui all'articolo 24 della  legge  9  marzo
1989, n. 88 procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote
diverse  da  quelle  di  finanziamento  dell'assegno  per  il  nucleo
familiare, fino a concorrenza  dell'importo  finanziario  conseguente
alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di
finanziamento  dell'assegno  per  il  nucleo  familiare,  di  cui  al
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n.  153,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  ha  carattere  straordinario   fino   alla   revisione
dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure  di  equilibrio
finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento.  Con  la
medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per
il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta
gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989  e,
contestualmente,  il  concorso  dello  Stato  per  i  trattamenti  di
famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre
finalita' previste dall'articolo 37 della medesima legge  n.  88  del
1989. 
   24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza
obbligatoria disposta  dalla  presente  legge  e  dei  corrispondenti
effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga  in  corso  al  1
gennaio  1996,  le  aliquote  contributive  dovute  all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti
dei lavoratori dipendenti  e  alle  forme  di  previdenza  esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35  punti
percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei  datori
di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all'articolo  22  della
legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza  e  fino  al  31
dicembre 1998, e' prorogato il  contributo  di  cui  all'articolo  22
della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico  del  datore
di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali. 
   25. Le forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,  n.  124,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  possono  continuare   a
prevedere forme di contribuzione in cifra  fissa,  fermi  restando  i
limiti  alle  agevolazioni  fiscali  previsti  dal  predetto  decreto
legislativo n. 124 del 1993,  e  dalle  successive  modificazioni  ed
integrazioni del medesimo decreto. 
   26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
sostituiti dai seguenti: 
   "1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante: 
     a)   convenzioni   con   soggetti   autorizzati    all'esercizio
dell'attivita' di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la  medesima
attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi  aderenti  all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; 
     b) convenzioni con imprese assicurative di  cui  all'articolo  2
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso  alle
gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella  allegata  allo
stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la  medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che
abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; 
     c) convenzioni con societa' di  gestione  dei  fondi  comuni  di
investimento mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983,
n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine  sono  abilitate  a
gestire le  risorse  dei  fondi  pensione  secondo  i  criteri  e  le
modalita' stabiliti dal Ministro  del  tesoro  con  proprio  decreto,
tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2  gennaio  1991,
n. 1, per l'attivita' di gestione di  patrimoni  mediante  operazioni
aventi ad oggetto valori mobiliari; 
     d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote  di  societa'
immobiliari   nelle   quali   il   fondo   pensione   puo'   detenere
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma  5,  lettera
a), nonche' di quote di  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare
chiusi nei limiti di cui alla lettera e); 
     e) sottoscrizione e acquisizione di quote  di  fondi  comuni  di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni  contenute  nel
decreto del Ministro del tesoro  di  cui  al  comma  4-quinquies,  ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25
per cento del capitale del fondo chiuso. 
   1-bis. Gli enti gestori di forme  pensionistiche  obbligatorie  ai
fini  della  gestione  delle  risorse  raccolte  dai  fondi  pensione
acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. 
Gli  enti  gestori  di  forme  pensionistiche  obbligatorie,  sentita
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,   possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni  per  l'utilizzazione  del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere  organizzato
secondo   criteri   di   separatezza   contabile   dalle    attivita'
istituzionali del medesimo ente. 
   2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto  forma  di
rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con  imprese
assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 174. 
   2-bis.  I  fondi  pensione  possono   essere   autorizzati   dalla
commissione  di  vigilanza  di  cui  all'articolo   16   ad   erogare
direttamente le  rendite,  affidandone  la  gestione  finanziaria  ai
soggetti di cui al comma 1 nell'ambito  di  apposite  convenzioni  in
base a criteri generali determinati  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui  all'articolo  16.
L'autorizzazione e'  subordinata  alla  sussistenza  di  requisiti  e
condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro,  su  proposta
della  commissione  di  vigilanza  di  cui   all'articolo   16,   con
riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di  iscritti,
alla costituzione e alla composizione delle  riserve  tecniche,  alle
basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione  dei
montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione
contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
oltre la media. I  fondi  autorizzati  all'erogazione  delle  rendite
presentano  alla  commissione,  con  cadenza  almeno  triennale,   un
bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco  temporale
non inferiore a quindici anni. 
   3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e
per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza,  sono  in
ogni caso stipulate apposite convenzioni  con  imprese  assicurative.
Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica  l'articolo  6-bis
del presente decreto legislativo. 
   4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di  vigilanza  sui
soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di  controllo  su  di
essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati
per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma  1  ai  fini  della  stipula  delle  convenzioni  previste  nei
precedenti commi. 
   4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali,  per  ogni
tipologia  di  servizio  offerto,  ad  almeno  tre  diversi  soggetti
abilitati  che  non  appartengono  ad  identici  gruppi  societari  e
comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da  rapporti
di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate
per  singolo  prodotto  in  maniera  da   consentire   il   raffronto
dell'insieme  delle  condizioni  contrattuali  con  riferimento  alle
diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono  essere
stipulate, nell'ambito dei rispettivi  regimi,  anche  congiuntamente
fra loro e devono in ogni caso: 
     a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita'  dei  soggetti
convenzionati  nell'ambito  dei  criteri  di  individuazione   e   di
ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e  le  modalita'
con  le  quali  possono  essere  modificate  le  linee  di  indirizzo
medesime; 
     b) prevedere i termini e le modalita'  attraverso  cui  i  fondi
pensione esercitano la facolta' di  recesso,  contemplando  anche  la
possibilita' per il fondo  pensione  di  rientrate  in  possesso  del
proprio  patrimonio  attraverso  la  restituzione   delle   attivita'
finanziarie nelle quali risultano  investite  le  risorse  del  fondo
all'atto della comunicazione al gestore  della  volonta'  di  recesso
dalla convenzione; 
     c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarita' dei diritti di voto  inerenti  ai  valori  mobiliari  nei
quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo. 
   4-ter.  I  fondi  pensione  sono  titolari  dei  valori  e   delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro  in  facolta'
degli stessi di concludere, in tema di titolarita',  diversi  accordi
con i gestori a cio' abilitati  nel  caso  di  gestione  accompagnata
dalla  garanzia  di  restituzione  del  capitale.  I  valori   e   le
disponibilita' affidati ai gestori di  cui  al  comma  1  secondo  le
modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni  costituiscono  in
ogni  caso   patrimonio   separato   ed   autonomo,   devono   essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere  distratti  dal
fine al quale sono stati destinati ne' formare oggetto di  esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti  gestori,  sia  da  parte  di
rappresentanti dei creditori stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti
nelle procedure concorsuali  che  riguardano  il  gestore.  Il  fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda  di  rivendicazione  di
cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267. Possono  essere  rivendicati  tutti  i  valori
conferiti in gestione, anche se  non  individualmente  determinati  o
individuali ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l'accertamento  dei  valori  oggetto  della  domanda  e'
ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal
soggetto gestore o dai terzi depositari. 
   4-quater. Con delibera  della  commissione  di  vigilanza  di  cui
all'articolo 16, assunta previo parere  dell'autorita'  di  vigilanza
sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee
per   la   comunicazione   ai   fondi   dei   risultati    conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in  modo  da  assicurare  la  piena
comparabilita' delle diverse convenzioni. 
   4-quinquies. I criteri di individuazione  e  di  ripartizione  del
rischio, nella scelta  degli  investimenti,  devono  essere  indicati
nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto
del Ministro del tesoro, sentita la commissione di  cui  all'articolo
16, sono individuati: 
     a) le attivita' nelle quali i fondi pensione  possono  investire
le  proprie  disponibilita',  con  i  rispettivi  limiti  massimi  di
investimento, avendo  particolare  attenzione  per  il  finanziamento
delle piccole e medie imprese; 
     b) i criteri di investimento nelle  varie  categorie  di  valori
mobiliari; 
     c) le regole da osservare in materia di conflitti  di  interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei  soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai  soggetti
gestori di cui al presente articolo. 
   4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita'
di vigilanza sui soggetti  gestori  a  favore  dei  dipendenti  delle
stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse". 
   27. All'articolo 3, comma 5, del  decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP"
sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti
per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite  convenzioni  gli  enti
previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in  comune  delle  reti
telematiche delle banche  dati  e  dei  servizi  di  sportello  e  di
informazione all'utenza. Entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e'  delegato
ad emanare uno o piu'  decreti  legislativi  recanti  norme  volte  a
regolamentare le dismissioni del patrimonio  immobiliare  degli  enti
previdenziali pubblici e  gli  investimenti  degli  stessi  in  campo
immobiliare  nonche'  la  loro  gestione,  sulla  base  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
     a) cessione  del  patrimonio  immobiliare  non  adibito  ad  uso
strumentale di ciascun ente entro cinque anni  dall'emanazione  delle
norme delegate, procedendo in base a precedenti annue delle  cessioni
determinate dalle medesime norme; 
     b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio
tramite alienazioni, conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti
a  societa'   specializzate,   secondo   principi   di   trasparenza,
economicita' e congruita' di valutazione economica; 
     c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi
i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad
uso strumentale - esclusivamente in  via  indiretta,  in  particolare
tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni
minoritarie  in  societa'  immobiliari,   individuate   in   base   a
caratteristiche  di   solidita'   finanziaria,   specializzazione   e
professionalita'; in ogni caso, dovranno  essere  adottate  tutte  le
misure necessarie per salvaguardare l'obbligo  delle  riserve  legali
previste dalle vigenti normative; 
     d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessita' di
bilancio di ciascun ente, secondo criteri di  diversificazione  delle
partecipazioni e della detenzione di quote in singole societa' idonee
a minimizzare il rischio e  ad  escludere  forme  di  gestione  anche
indiretta del patrimonio immobiliare; 
     e) verifica annua da parte del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni  e  sul  rispetto
dei criteri per i nuovi investimenti degli  enti,  con  comunicazione
dei risultati attraverso apposita relazione da presentare  ogni  anno
alle competenti Commissioni parlamentari; 
     f) soppressione delle societa' gia' costituite per la gestione e
l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti. 
   28.  A  far   data   dal   1   gennaio   1996   saranno   soggette
all'assicurazione obbligatoria  per  la  tubercolosi  le  Istituzioni
pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  (IPAB)  o   loro   reparti
convenzionati  con  il  Servizio   sanitario   nazionale   ai   sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  competendo
soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.