Art. 4. (Destinatari) 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta in fine, la seguente lettera: "b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate". 2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente: "a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;". 3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;". 4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute".