Art. 4.
                            (Destinatari)
   1.  Al  comma  1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta
in fine, la seguente lettera:
   "b-bis)  per  raggruppamenti  di soci lavoratori di cooperative di
produzione  e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle
cooperative interessate".
   2.  La  lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo  21  aprile  1993,  n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
     "a)  per  i  soggetti  di  cui  al comma 1, lettere a) e b-bis),
esclusivamente   forme  pensionistiche  complementari  in  regime  di
contribuzione definita;".
   3.  Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  3 del decreto
legislativo  21  aprile  1993,  n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni,  sono  aggiunte,  in  fine,  le parole: "accordi, anche
interaziendali  per  gli  appartenenti  alla  categoria  dei  quadri,
promossi  dalle  organizzazioni  sindacali  nazionali rappresentative
della  categoria  membri  del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro;".
   4.  Al  comma  1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993,   n.  124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
     "c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione
e  lavoro,  promossi  da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute".