Art. 5.
  (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)
1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  ai sensi del comma 3
dell'articolo  4  del  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive  modificazioni ed integrazioni, e' concessa esclusivamente
ai  fondi  pensione  costituiti  nelle  forme  previste  dal  comma 1
dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.