Art. 7.
                         (Banca depositaria)
   1.  Dopo  l'articolo  6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e' inserito il
seguente:
   "Art.  6-bis.  -  (Banca  depositaria). - 1. Le risorse dei fondi,
affidate  in  gestione, sono depositate presso una banca distinta dal
gestore  che  presenti  i  requisiti  di cui all'articolo 2-bis della
legge  23  marzo  1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
   2.  La  banca  depositaria  esegue  le  istruzioni  impartite  dal
soggetto  gestore  del  patrimonio  del fondo, se non siano contrarie
alla  legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
   3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".