Art. 9.
                       (Fondi pensione aperti)
   1.  Al  comma  2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
1993,  n.  124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono
aggiunte,  in  fine,  le  parole: "; ove non sussistano o non operino
diverse  previsioni  in merito alla costituzione di fondi pensione ai
sensi  dei  precedenti  articoli,  la  facolta'  di adesione ai fondi
aperti  puo'  essere  prevista  anche  dalle fonti istitutive su base
contrattuale collettiva".
   2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
21  aprile  1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
trovano  applicazione,  nei  diversi  settori,  decorsi  sei mesi dal
rinnovo  del  primo  contratto nazionale di categoria successivamente
all'entrata  in  vigore  della presente legge ovvero decorsi sei mesi
dalla  stipula  di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di
forme pensionistiche complementari.