Art. 3.
               Trasferimenti erariali agli enti locali

  1.  La  determinazione  dei trasferimenti erariali ordinari, di cui
all'articolo  35  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come  modificato  dal  decreto  legislativo  1 dicembre 1993, n. 528,
valida  per  l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei
gettiti  dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze
al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.
  2.  I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi,
determinati  nei  modi  indicati  al  comma  1, costituiscono base di
riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita
dall'articolo   3   del   decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
  3. Un'ulteriore determinazione dei trasferimenti erariali di cui ai
commi  1 e 2, valida per gli anni 1994 e successivi, avviene solo per
gli enti interessati alle variazioni delle tariffe d'estimo di cui al
decreto  legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, ed al decreto-legge 27
agosto  1994,  n.  515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre  1994, n. 596, nonche' per quelli interessati ad attribuzioni
di proventi dell'ICI riscossi e non ripartiti alla data del 13 luglio
1994 e per quelli interessati ad eventuali errori.
  4.  In  ogni  caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito
dell'ICI  per  effetto  della  revisione  degli  estimi  catastali il
Ministero   dell'interno   provvede   ad  erogare  il  corrispondente
contributo   dello   Stato,   nonche'   un  ulteriore  contributo  ad
esaurimento  degli  stanziamenti gia' autorizzati al riguardo e per i
soli  anni  1994  e 1995 fino all'importo delle stime gia' comunicate
dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province
ed  ai  comuni  che  per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio  1995,  n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo  1995,  n.  85,  hanno  avuto una detrazione superiore al 3 per
cento  della  spesa  corrente  del  1995,  determinata  dal Ministero
dell'interno  sulla  base  dei  dati  consuntivi disponibili mediante
rivalutazione  ai  tassi  inflattivi  programmati,  e' concesso dallo
stesso  Ministero  un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro
il  limite  massimo  complessivo  di  lire  105.000 milioni. Gli enti
locali  che  hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995
sono   autorizzati   ad  aumentare  per  lo  stesso  anno  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili (ICI) fino al sette per mille
entro   il   31  luglio  1995,  nonche'  ad  utilizzare  l'avanzo  di
amministrazione  al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese
correnti del 1995.
  5.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in
105  miliardi,  si provvede con corrispondente riduzione del capitolo
6856  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, mediante
utilizzo,  per  28 miliardi, dell'accantonamento relativo al medesimo
Ministero, per 26 miliardi, dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, per 26 miliardi,
dell'accantonamento  relativo  al  Ministero di grazia e giustizia e,
per  25  miliardi,  dell'accantonamento  relativo  al Ministero della
pubblica istruzione.
  6.  Restano  altresi'  definitivamente  fissate le somme comunicate
agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per
la  perequazione  degli  squilibri  della fiscalita' locale, ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
  7.  Nel  caso  di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta
per  la  fusione,  l'attribuzione  dei fondi spettanti avviene con le
seguenti modalita':
    a)  il  fondo  ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di
fiscalita' locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti
previsti dal comma 1, lettere a) e c), e dal comma 3 dell'articolo 34
del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le
modalita'  stabilite  ai  sensi  degli  articoli  36, 37, 40 e 41 del
citato   decreto   legislativo  all'inizio  del  triennio  successivo
all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;
    b)  i  trasferimenti  erariali  relativi al fondo per lo sviluppo
degli  investimenti,  di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 28
del   decreto   legislativo  n.  504  del  1992,  vengono  attribuiti
provvisoriamente   all'ente  originario  in  attesa  delle  novazioni
soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;
    c)   il  fondo  consolidato  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
dell'articolo  34  del  decreto  legislativo  n.  504  del  1992,  il
contributo  di  allineamento  alla  media nazionale dei trasferimenti
erariali  spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4
dell'articolo 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77,
e  il  contributo per la mobilita' volontaria e per quella degli enti
dissestati  sono  disposti,  all'inizio  del  triennio successivo, in
proporzione  alla popolazione residente ai sensi dell'articolo 47 del
decreto  legislativo  n.  504 del 1992. In attesa della comunicazione
dell'ISTAT il riparto e' effettuato in base alla popolazione indicata
dalla prefettura competente per territorio.
  8.  In  attesa  delle  comunicazioni dei dati da parte degli organi
competenti  la  ripartizione dei fondi di cui al comma 7, lettera a),
e'  disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e
per  il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti
alla  data  dell'istituzione  e attestati dalla prefettura competente
per territorio.