Art. 4. Perdite delle aziende degli enti locali e mutui 1. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e' applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994. 2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali agli enti locali nei limiti delle anticipazioni dagli stessi concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto alle proprie aziende speciali e consortili di trasporto in conto ripiano degli anni dal 1987 al 1994 e dei contributi di gestione di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. 3. Le perdite ed i contributi non finanziati con i mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 2, possono essere finanziati mediante mutui, di durata non superiore a 20 anni, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. 4. Nel decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, all'articolo 1, comma 3, le parole: "Le regioni a loro volta assegnano il contributo entro tre mesi dal ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni a loro volta assegnano il contributo entro un mese dal ricevimento". 5. La concessione dei mutui di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e la novazione soggettiva di mutui della specie gia' concessi, puo' avvenire, in aggiunta ai soggetti gia' individuati dalla stessa norma, anche in favore di aziende speciali e societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.