Art. 4.
           Perdite delle aziende degli enti locali e mutui

  1.  L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 2, comma
1,  del  decreto-legge  31  ottobre  1990,  n.  310,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 1990, n. 403, all'articolo 1
del   decreto-legge   19  dicembre  1992,  n.  485,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, e all'articolo 1,
comma  1,  del  decreto-legge  1  aprile 1995, n. 98, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  maggio 1995, n. 204, e' applicabile
alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994.
  2.  La  Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui
ventennali  agli  enti  locali  nei  limiti delle anticipazioni dagli
stessi  concesse  alla data di entrata in vigore del presente decreto
alle  proprie  aziende  speciali  e  consortili di trasporto in conto
ripiano  degli  anni dal 1987 al 1994 e dei contributi di gestione di
cui  all'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n.  310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990,
n. 403.
  3.  Le  perdite  ed  i  contributi non finanziati con i mutui della
Cassa  depositi  e  prestiti  di  cui  al  comma  2,  possono  essere
finanziati  mediante  mutui,  di  durata non superiore a 20 anni, con
istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.
  4.  Nel  decreto-legge  1  aprile  1995,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30 maggio 1995, n. 204, all'articolo 1,
comma  3, le parole: "Le regioni a loro volta assegnano il contributo
entro  tre  mesi dal ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "Le
regioni  a  loro  volta  assegnano  il  contributo  entro un mese dal
ricevimento".
  5. La concessione dei mutui di cui al decreto-legge 31 agosto 1987,
n.  361,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n.  441,  e  la  novazione  soggettiva  di  mutui  della  specie gia'
concessi,  puo'  avvenire,  in  aggiunta ai soggetti gia' individuati
dalla  stessa  norma,  anche in favore di aziende speciali e societa'
per  azioni a prevalente capitale pubblico locale, nel rispetto delle
procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.