Art. 5. Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a. 1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinera' limiti e condizioni, puo' partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.