Art. 5.
                           Agenzia romana
               per la preparazione del Giubileo S.p.a.

  1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del
tesoro, che ne determinera' limiti e condizioni, puo' partecipare per
una  quota  non  superiore  al 25 per cento al capitale sociale della
Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.