Art. 6. 
        Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia 
 
  1.  In  coerenza  con  gli  obiettivi  dei  programmi  diretti   ad
assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna  ed  il  suo
recupero architettonico, urbanistico, ambientale  e  socio-economico,
sono autorizzati i limiti di impegno  quindicennale  di  lire  19.000
milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di lire  36.500  milioni  con
decorrenza  dall'anno  1997,  da  destinare  al  proseguimento  degli
interventi di cui alle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e  5  febbraio
1992, n. 139, secondo il riparto di cui al comma 2. 
  2. I limiti di impegno di  cui  al  comma  1  sono  rispettivamente
ripartiti in ragione di lire 6.410 milioni e di lire  12.775  milioni
per gli  interventi  in  regime  di  concessione  di  competenza  del
Ministero dei lavori pubblici, di lire 3.326 milioni e di lire  5.703
milioni per gli interventi di competenza  della  regione  Veneto,  di
lire 7.126 milioni e di lire 13.460 milioni  per  gli  interventi  di
competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di lire 476 milioni e
di lire 1.369 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco
Polo in  regime  di  concessione  di  competenza  del  Ministero  dei
trasporti e della navigazione, di lire 950  milioni  e  di  lire  912
milioni per gli interventi  di  competenza  dell'Universita'  di  Ca'
Foscari, di lire 237 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi
di competenza dell'Istituto universitario di architettura di  Venezia
e di lire 475 milioni e di lire 1.369 milioni per gli  interventi  di
competenza della provincia di Venezia. 
  3. A valere sui limiti di impegno di cui al  comma  2,  i  soggetti
indicati all'articolo 1, comma 2, della legge n. 139  del  1992  sono
autorizzati a contrarre mutui con le modalita'  di  cui  al  medesimo
articolo 1, comma 2. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 19.000 milioni per l'anno 1996 e a lire 36.500 milioni annui a
decorrere dal 1997, si provvede mediante  utilizzo  delle  proiezioni
per  i  medesimi  anni  dell'accantonamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1995,  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dei   lavori
pubblici. Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.