Art. 7.
              Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali

  1.  Il  termine  del  regolamento  previsto  dall'articolo  114 del
decreto  legislativo  25 febbraio 1995, n. 77, per l'approvazione dei
modelli   relativi   all'ordinamento   finanziario  e  contabile,  e'
prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
    a)  il termine previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo
n.  77  del  1995  per  l'adeguamento dei regolamenti di contabilita'
degli  enti  locali  e'  prorogato  al  31  dicembre 1995. In caso di
inadempienza  il  Ministero  dell'interno  provvede  a  sospendere il
pagamento  della prima rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
    b)  il  riaccertamento  dei  residui  attivi  e  passivi previsto
dall'articolo  70, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e'
fissato per la prima volta al 31 marzo 1996;
    c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 116 del
decreto  legislativo  n.  77  del  1995,  per  il completamento degli
inventari  e  la ricostruzione degli stati patrimoniali, e' prorogato
al 30 aprile 1996;
    d)  le  disposizioni  relative  alla  struttura  del  bilancio di
previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al
conto  del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere
si  applicano  a  partire  dall'esercizio  1997.  Conseguentemente le
scadenze  previste  per  l'applicazione  della  disciplina  del conto
economico  al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
    1)  anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in
poi,  con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle
aree  metropolitane  previste  dall'articolo  17 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
    2)  anno  1998  per  i  comuni con popolazione da 40.000 a 99.999
abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);
    3)  anno  1999  per  i  comuni  con popolazione da 5.000 a 39.999
abitanti;
    4)  anno  2000  per  i  comuni  con popolazione inferiore a 5.000
abitanti;
    e)  la  gradualita' nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui
all'articolo  117, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e'
cosi' modificata:
    1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
    2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
    3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
    4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
    f)  la  disciplina  dei  conti  degli  agenti  contabili  interni
previsti  dall'articolo  75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha
applicazione a decorrere dal 1996.