Art. 8.
                        Bilanci di previsione

  1.  Il  bilancio  di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e'
deliberato  entro  il  31  dicembre  1995 secondo le disposizioni del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19  giugno 1979, n. 421.
Conseguentemente:
    a)  le  spettanze  di contributi erariali agli enti locali per il
triennio  1996-1998, di cui agli articoli 36, 37, 39 e 40 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  sono comunicate agli enti
locali  attraverso  il  sistema  informativo telematico del Ministero
dell'interno entro il mese di novembre 1995;
    b)  gli  stanziamenti  del  bilancio  pluriennale per il triennio
1996-1998,  allegato  al  bilancio  pluriennale 1996, hanno carattere
autorizzatorio  costituendo limite agli impegni di spesa ai sensi del
decreto legislativo n. 77 del 1995;
    c)  le  disposizioni  per la programmazione degli investimenti di
cui  all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995
si applicano dal 1 gennaio 1996;
    d) entro il termine di sette giorni successivi alla deliberazione
del  bilancio  1996  la  giunta  provvede  ad individuare per ciascun
responsabile  di  servizio  i  capitoli  che  sono  affidati alla sua
gestione  per  gli  effetti  di  cui agli articoli 27, comma 9, e 29,
comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995.