Art. 8. Bilanci di previsione 1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e' deliberato entro il 31 dicembre 1995 secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Conseguentemente: a) le spettanze di contributi erariali agli enti locali per il triennio 1996-1998, di cui agli articoli 36, 37, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono comunicate agli enti locali attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di novembre 1995; b) gli stanziamenti del bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998, allegato al bilancio pluriennale 1996, hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 1995; c) le disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995 si applicano dal 1 gennaio 1996; d) entro il termine di sette giorni successivi alla deliberazione del bilancio 1996 la giunta provvede ad individuare per ciascun responsabile di servizio i capitoli che sono affidati alla sua gestione per gli effetti di cui agli articoli 27, comma 9, e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995.