IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per il differimento di termini previsti da disposizioni
legislative   in   materia  di  interventi  concernenti  la  pubblica
amministrazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei  Ministri  per  la funzione pubblica e gli affari
regionali  e  dell'interno,  di concerto con i Ministri della difesa,
del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della  pubblica
istruzione, di grazia e giustizia e degli affari esteri;

                              E M A N A

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                 Progetti finalizzati e disposizioni
            in materia di incarichi ed altre disposizioni

  1.  La  disciplina  prevista  dall'articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
e'  prorogata,  con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1996. E'
altresi'  autorizzato,  fino  alla  medesima  data,  il proseguimento
dell'elaborazione  di  progetti  di  articolazione  sperimentale  dei
bilanci  pubblici,  anche  con  riferimento  specifico  al  costo del
personale,  cui  si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro   per   la   funzione   pubblica,  mediante  la  modifica  e
l'integrazione   delle   procedure   interne   e  delle  tecniche  di
rilevazione  gia'  avviate  ai  sensi  dell'articolo 64, comma 2, del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  avvalendosi  in  via  diretta delle
disponibilita'  del  fondo  previsto  dall'articolo 26 della legge 11
marzo  1988, n. 67. Tale fondo e' integrato di lire 24,5 miliardi per
l'anno  1991,  di  lire  125  miliardi  per  l'anno  1992, di lire 20
miliardi  per  l'anno  1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di
lire  70 miliardi per l'anno 1995. All'onere di cui al presente comma
si  provvede  a  carico  delle disponibilita' del capitolo 6872 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del tesoro per l'anno 1995. Le
somme  disponibili al 31 dicembre 1994 sono mantenute in bilancio per
gli  anni  1995,  1996  e 1997. L'integrazione, nei limiti di lire 30
miliardi  per  l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30
miliardi  per  l'anno  1994  e  lire  40 miliardi per l'anno 1995, e'
destinata alla realizzazione del "Progetto efficienza Milano".
  2.  Per  garantire  la  piu' sollecita e corretta realizzazione dei
progetti  di  cui alla normativa richiamata al comma 1, e' consentito
che  l'importo  singolo  massimo  relativo alle aperture di credito a
favore  del  funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo
56  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e successive
modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni.
A  carico  di  tali ordini di accreditamento possono essere imputate,
per intero, spese dipendenti da contratti.
  3.  Il  termine  di  cui  all'articolo  58,  comma  3,  del decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, gia' prorogato dall'articolo 2,
comma  1,  del  decreto-legge  14  settembre 1993, n. 358, convertito
dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, e' ulteriormente prorogato fino
al 30 ottobre 1995.
  4. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537, le attivita' non connesse con i compiti istituzionali
dei  magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi
equiparato  sono  individuate  con  regolamento, da emanarsi ai sensi
dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della
legge  24  dicembre  1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dal presente comma.
  5.  Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'articolo
57  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive
modificazioni, e' sostituito dal termine del 30 ottobre 1995.
  6.  L'applicazione  degli  articoli  7, commi 1 e 3, e 7-bis, della
legge  24  marzo  1958,  n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3
della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente
prevedono  che  la  segreteria e l'ufficio studi e documentazione del
Consiglio  superiore della magistratura sono costituiti da funzionari
da  selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di
entrata  in  vigore  del  nuovo  ordinamento giudiziario. Fino a tale
data,  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge
24  marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9
dicembre  1977,  n.  908. La disposizione dell'articolo 210 del regio
decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  continua  ad  applicarsi per la
destinazione  dei  magistrati  all'ufficio studi e documentazione del
Consiglio superiore della magistratura.
  7.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 5 della legge 20
dicembre  1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del nuovo
ordinamento  giudiziario, l'attivita' svolta dai magistrati destinati
ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il
Ministero  di  grazia  e  giustizia e presso gli uffici del Consiglio
superiore  della  magistratura,  nonche' quelle svolte dai magistrati
applicati  alla Corte costituzionale, e' equiparata ai fini del primo
comma  dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella
svolta negli uffici giudiziari.
  8. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della
procedura  relativa alla responsabilita' disciplinare dei magistrati,
continuano ad applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n.  511,  e  il  decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958,  n.  916,  con le successive modificazioni ed integrazioni, e i
rinvii  al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice
abrogato.
  9. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321,
le  parole: "per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata
in  vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "non
oltre il 31 dicembre 1995".
  10.  Nel  comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994,
n.  356, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 488, le parole: "di
cui   all'articolo  1,  comma  1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"esistenti   nei   ruoli   del   personale   del   Corpo  di  polizia
penitenziaria"   e  le  parole:  "fino  al  31  dicembre  1994"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1995".
  11.  Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di
funzionalita'    tecnico-amministrativa    del   Dipartimento   della
protezione   civile,   continuano  ad  applicarsi  le  norme  di  cui
all'articolo   3   del   decreto-legge  12  novembre  1982,  n.  829,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938,
e  di  cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180. Dal
31  ottobre  1995  le  norme  suddette  si applicano nel limite di 40
unita'  di  personale  civile  e  militare  dello  Stato  fornito  di
specifiche professionalita'.
  12.  L'articolo  22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
deve  essere  interpretato  nel  senso  che  le  limitazioni  per  le
assunzioni di personale ivi previste non si applicano al personale di
magistratura.