Art. 2.
                         Proroghe di termini
                  in materia di pubblica istruzione

  1.  I  termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed esami per
l'accesso  ai  ruoli  direttivi e dei concorsi, per titoli ed esami e
per  soli  titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente e dei
coordinatori  amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi  gli  istituti  educativi,  i  periodi  di  validita'  delle
graduatorie  dei  medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese
quelle gia' esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti dei medesimi concorsi per soli titoli, nonche' i programmi
e  le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori
di  musica,  ancorche'  banditi prima della data di entrata in vigore
del  presente  decreto  ma  non  ancora espletati, sono stabiliti dal
Ministro  della  pubblica  istruzione. La periodicita' dell'indizione
dei concorsi non puo' essere comunque inferiore al triennio, salvo il
caso di concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite
prima della scadenza del triennio stesso.
  2.  Al  comma  17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per il personale
ispettivo,  direttivo,  docente  e  amministrativo tecnico ausiliario
(A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per
il  personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per
i conservatori di musica il termine stesso e' fissato al 1 novembre e
per   quello  dell'Accademia  nazionale  di  danza  al  1  ottobre.".
Nell'articolo  13,  comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) per il personale dei conservatori di musica e delle accademie
di  belle  arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere
dal  1  novembre  1994 e per il personale dell'Accademia nazionale di
danza cessato dal servizio a decorrere dal 1 ottobre 1994.".
  3.  In  attesa  dell'attuazione  dell'autonomia  scolastica  e  del
riordino  degli  organi  collegiali della scuola, la durata in carica
dei  consigli di circolo e di istituto, del Consiglio nazionale della
pubblica  istruzione  e  dei  consigli  direttivi  degli  istituti di
ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e' prorogata, nel
limite  massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con decreto
del Ministro della pubblica istruzione. Analogamente, e con le stesse
modalita',  la durata in carica dei consigli scolastici provinciali e
dei  consigli  scolastici distrettuali e' prorogata fino al 31 maggio
1996.
  4.  Nell'articolo  59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994".
  5. Per il personale del comparto scuola le domande di pensionamento
anticipato ai fini dell'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre
1994,  n.  724,  si  intendono  accettate  se  presentate entro il 28
settembre 1994 all'amministrazione scolastica, sempre che ricorrano i
prescritti  requisiti  oggettivi  e fatto salvo quanto previsto dagli
articoli  510,  comma  5,  e  580,  comma  5,  del  testo unico delle
disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
  6.   La   possibilita'   di  ammissione  in  via  eccezionale  alle
universita'   italiane   prevista  dall'articolo  10,  comma  1,  del
decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21  giugno 1995, n. 236, e' consentita, con le medesime
modalita',  anche  per  l'anno  accademico  1995-1996 per i cittadini
italiani   che  hanno  conseguito  un  titolo  di  studio  di  scuola
secondaria  superiore  avendo frequentato il relativo corso di studio
presso   scuole   straniere   operanti   in  Italia,  riconosciute  o
sovvenzionate  da  Stati esteri con i quali siano in corso, alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  trattative  per  la
conclusione di intese bilaterali in materia.